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SALVATAGGIO DI ISTITUTI DI CREDITO

BANCHE, CREDITO E RISPARMIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sulla delibera di Banca d’Italia con cui è stato espresso parere favorevole all’emissione da 3,9 miliardi che sarà sottoscritta dal Tesoro, in favore di MPS-Banca Monte dei Paschi di Siena
Cons. St., Sez. 6, Ordinanza Ordinaria 22 marzo 2013, ord. n. 01029

Principio

L’ingresso della domanda cautelare, formulata da associazioni di consumatori per la sospensione degli atti relativi all'emissione di titoli di Stato in favore di MPS, è impedito dalla delibata carenza di legittimazione ad agire in capo a parte ricorrente, con pregiudiziale assorbimento di ogni altra questione, posto che:
(i) il ricorso si definisce anzitutto – secondo la stessa prospettazione degli originari ricorrenti – come proposto a tutela dei “cittadini” e “contribuenti”, i quali “attraverso l’emissione di titoli di Stato vedono sfilarsi dalle proprie tasche Euro 4.071.000,00” (v. così, testualmente, gli atti difensivi degli odierni appellanti); così, esso manifesta il carattere sostanziale di un’inammissibile azione popolare, perché non è nei soggetti qui ricorrenti ravvisabile una posizione differenziata, necessaria – secondo le regole generali del processo amministrativo – per potere distinguere la loro posizione al fine di agire in giudizio; al contrario, i detti soggetti si presentano come portatori di un interesse (tutela dei cittadini e contribuenti da un paventato, futuro, danno erariale), che è un interesse di mero fatto, privo di azione in questa sede, attesa l’inconfigurabilità, con riferimento al bene per cui si domanda la decisione, di situazioni giuridiche in questa sede tutelabili rispetto ai soggetti coinvolti nell’operazione di ricapitalizzazione in oggetto;
(ii) inoltre il ricorso, nella parte in cui – sempre secondo la prospettazione degli appellanti – è proposto a tutela dei “consumatori” e “utenti” (come correntisti della Monte dei Paschi di Siena s.p.a. o di altri istituti bancari, o come azionisti della menzionata banca), fa valere situazioni soggettive che vengono dal ricorso riportate a quelle dell’art. 2 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (anche sotto il profilo, mediato e indiretto, della garanzia di un sano assetto concorrenziale del sistema bancario); sotto tale aspetto, però, il ricorso non rientra nell’ambito specifico di legittimazione definito dal Codice del consumo, perché gli artt. 139, comma 1 lett. b-bis), d.lgs. n. 206 del 2005 e 4 d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, escludono espressamente dal rispettivo ambito di applicazione “i servizi finanziari”, ivi inclusi i servizi bancari e del settore del credito; ed inoltre, allo stato, non appaiono presenti effetti pregiudizievoli concreti e attuali tra l’operazione dei cui atti si controverte (intercorrente, per di più, inter alios) e i servizi offerti ai consumatori e utenti.

Cons. St., Sez. 6, 22 marzo 2013, ord. n. 01029
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