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Rito degli appalti e interesse ad impugnare in via immediata

Giustizia amministrativa

Sulle condizioni e l’interesse ad impugnare in via immediata l’indizione della procedura di gara ai sensi dell’art. 204 del nuovo codice dei contratti pubblici
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 10 dicembre 2021, n. 08232

Premassima

È condizione necessaria per impugnare in via immediata l’indizione della procedura di gara, la presentazione della relativa domanda di partecipazione. 

Principio

In merito alla massima emarginata in epigrafe, il Consesso ha sentenziato che ai fini del riconoscimento della sussistenza della legittimazione ad agire, nel processo civile è sufficiente la c.d. possibilità giuridica, ovverosia la mera affermazione della titolarità di un diritto soggettivo fatto valere.

Poiché la giurisprudenza afferma che nel processo amministrativo è necessaria la dimostrazione della titolarità effettiva di una situazione giuridica di interesse legittimo, ne consegue che la legittimazione ad agire si connoti sostanzialmente come una proiezione nel processo dello stesso interesse legittimo.

Difatti, la fase preliminare di natura processuale del processo civile finalizzato all’accertamento della titolarità del diritto soggettivo consente successivamente la fase del merito di accertamento effettivo del suddetto diritto. Allo stesso modo nel processo amministrativo l’anticipazione del medesimo accertamento alla fase preliminare trova giustificazione in quanto il riconoscimento della titolarità dell’interesse legittimo, affinché definisca se il rapporto giuridico possa essere accertato con prevalenza del primo sul secondo per illegittimità dell’azione amministrativa, richiede una comparazione con l’interesse pubblico.

Pertanto, il Consesso ritiene debba stabilirsi se la società appellante sia o meno titolare di una posizione giuridica differenziata e qualificata, ossia di un interesse legittimo alla partecipazione alla gara. Il criterio che rileva è quello della differenziazione, il quale nel settore delle procedure di evidenza pubblica è “implicito” per la scelta del contraente. Ne consegue che essendo necessaria la presentazione di una domanda di partecipazione alla procedura, analogamente nella procedura amministrativa, nel caso di specie non avendo presentato la domanda, la società risulta essere priva di legittimazione ad agire.

Cons. St., Sez. 6, 10 dicembre 2021, n. 08232
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