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Ristrutturazione edilizia

Urbanistica e edilizia Giustizia amministrativa

1. Interventi edilizi. Distinzione tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia. Criteri. 2. Ricorso giurisdizionale. Impugnazione di atto sorretto da pluralità di motivi. Accertamento in sede giurisdizionale della legittimità di almeno uno di essi. Valutazione degli ulteriori motivi di ricorso. Non occorre.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2B, Sentenza 17 settembre 2014, n. 09773

Principio

1. Interventi edilizi. Distinzione tra manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia. Criteri. 
1.1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono qualificati dal duplice aspetto della finalità dei lavori, diretti alla mera sostituzione o al puro rinnovo di parte del fabbricato e dal divieto di alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari o di mutarne la destinazione (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 6 febbraio 2003, n. 617; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 14 marzo 2007, n. 2076).
1.2. Sono qualificabili quali interventi di manutenzione straordinaria i lavori che non implicano modifiche tali da alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, né comportano una diversa destinazione d’uso, essendo questa la linea di demarcazione tra manutenzione straordinaria e vera e propria ristrutturazione edilizia che si risolve nella creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso da quello preesistente agli interventi di recupero posti in essere, richiedendo il rilascio di un titolo concessorio (TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 24 gennaio 2007, n. 222).
1.3. Un intervento edilizio può ascriversi nella nozione di intervento di manutenzione straordinaria solo qualora permanga l’osservanza di tutti i parametri urbanistici ed edilizi preesistenti, da intendersi come volumetria, sagoma, area di sedime ma anche numero delle unità immobiliari, con la conseguente possibilità di tenere a riferimento la normativa vigente all’epoca di realizzazione del manufatto, perché – ove tale condizione non ricorra – l’intervento è da qualificarsi in termini di ristrutturazione edilizia, richiedente la conformità dell’intervento stesso alla disciplina urbanistica applicabile al momento dell’esecuzione dei lavori (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 27 aprile 2006, n. 2341).
1.4. L'intervento edilizio consistente nella riduzione di due unità immobiliari commerciali ad un unico locale destinato a negozio non può essere ricondotto nell’ambito di quelli di manutenzione straordinaria - atteso che chiara si profila l’alterazione dei “volumi” e delle “superfici delle singole unità immobiliari” - e, dunque, deve essere correttamente qualificato come intervento di “ristrutturazione edilizia”, subordinato a permesso di costruire.

2. Ricorso giurisdizionale. Impugnazione di atto sorretto da pluralità di motivi. Accertamento in sede giurisdizionale della legittimità di almeno uno di essi. Valutazione degli ulteriori motivi di ricorso. Non occorre.
Non occorre procedere alla valutazione dei motivi di ricorso afferenti le ulteriori ragioni ostative indicate nel provvedimento qualora l'atto impugnato possa definirsi fondato su una pluralità di motivi, avendo carattere preclusivo all’annullamento la legittimità di almeno uno di essi ove quest’ultimo sia sufficiente a giustificare la decisione amministrativa adottata (ex multis, C.d.S., Sez. VI, n. 551 del 1998; TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 7134 del 2005).

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2B, 17 settembre 2014, n. 09773
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