Accedi a LexEureka

Riserve naturali

Acque pubbliche e private Demanio e patrimonio Giurisdizione e competenza

Giurisdizione in tema di regolazione dell'attività piscatoria in specchi d'acqua lacuali ricadenti in riserva naturale
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 4, Sentenza 31 ottobre 2013, n. 02418

Principio

1. Sull'ambito della giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
1.1. Sono devoluti alla giurisdizione in unico grado del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a), i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che, sebbene non costituiscano esercizio di un potere propriamente attinente alla materia delle acque pubbliche, pure riguardino l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta e immediata sul regime delle acque (cfr., Cassazione civile sez. un., 19 aprile 2013, n. 9534).
1.2. L'art. 143 del T.U. sulle acque ha inteso definire l'ambito della giurisdizione del giudice specializzato, circoscrivendola ai provvedimenti dell'amministrazione caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano in concreto a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse; o a stabilire o modificare la localizzazione di esse, o ad influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (cfr., Cass., sez. un., 337/2003).
1.3. La giurisdizione del TSAP è contrapposta, per un verso, a quella del Tribunale Regionale delle Acque che è organo (in primo grado) della giurisdizione ordinaria, cui il precedente art. 140, lett. c) attribuisce le controversie in cui si discuta in via diretta di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche (a cominciare da quelli di utilizzazione di acque pubbliche, collegati alla gestione di opere idrauliche, nonché i criteri di ripartizione degli oneri economici) e, per altro verso, alla giurisdizione del complesso TAR-Consiglio di Stato ricorrente per tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti soltanto strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, quali esemplificativamente quelli compresi nei procedimenti ad evidenza pubblica volti alla concessione in appalto di opere relative alle acque pubbliche (Cass. sez. un. 14195/2005; 337/2003; 9424/1987), alle relative aggiudicazioni (Cass. 10826/1993).

2. (segue): giurisdizione in tema di diritti esclusivi di pesca.
In tema di diritti esclusivi di pesca, la giurisdizione riservata al tribunale superiore delle acque pubbliche dall'art. 143 r.d. n. 1175 del 1933, è limitata in base al collegamento a fattispecie tipiche qualificate dal contenuto e dalla forma dei provvedimenti impugnati, dalla procedura richiesta per la loro emanazione e dalla autorità pubblica da cui promanano, ossia alla cognizione dei ricorsi proposti contro provvedimenti di revoca o di decadenza dei diritti su acque del demanio marittimo, fluviale, lagunare e, in genere, su ogni acqua pubblica, adottati dai ministeri competenti (cfr., Cassazione civile sez. un., 05 ottobre 2004, n. 19857).

3. (segue): giurisdizione in tema di atti amministrativi di natura regolamentare che vietino la navigazione di natanti su specchi d'acqua lacuali e che regolino l'attività di pesca vietando di entrare nei medesimi specchi d'acqua.
Nel caso di atto amministrativo di natura regolamentare che disciplina una riserva ambientale, vietando la navigazione su specchio d'acqua lacuale e disponendo che l’attività di pesca dovrà essere effettuata evitando di entrare nello specchio di acqua, rispetto a tale provvedimento i limiti al diritto di navigazione, di derivazione dell’acqua e di pesca hanno una rilevanza meramente accessoria, in quanto diretti esclusivamente a consentire la salvaguardia dell’ambiente; cosicché è doveroso escludere che il medesimo provvedimento sia dotato di incidenza diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, inteso come regolamentazione del loro decorso e della loro utilizzazione, sotto l'aspetto sia quantitativo e distributivo che qualitativo. Tanto è sufficiente per affermare che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo e non quella del Tribunale Superiore delle Acque (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3678; C.d.S., Sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3701; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 18 gennaio 2010, n. 304; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 7 gennaio 2010, 78).

4. Sul potere pianificatorio della Regione Lombardia nelle riserve biologiche individuate dalla Legge regionale n. 86/83.
4.1. L’art. 11 della L.R. Lombardia n. 86/1983 impone che le attività antropiche, nelle riserve biologiche individuate dalla medesima legge e classificate come siti di interesse comunitario, debbano essere rese compatibili con le finalità della riserva medesima e attribuisce all’amministrazione il potere di determinare le misure necessarie per realizzare un punto di equilibrio tra opposte esigenze che garantisca, comunque, la conservazione dell’ambiente faunistico e paesaggistico.
4.2. L’art. 14, comma 1, della L.R. Lombardia n. 86/1983, nel prevedere la formazione di un piano, “per ciascuna riserva naturale”, intende riferirsi ad uno strumento di governo dell’area di effettiva protezione come individuato, anche attraverso la zona di rispetto, con il decreto istitutivo, e cioè dell’intera area protetta, secondo la nozione di riserva come area di effettiva protezione, comprensiva dell’area di rispetto di cui all’art. 11, comma 3, della medesima L.R. Lombardia n. 86/1983 (cfr. Cons. St., Sez. VI, 27 giugno 2003,  n. 3855).

5. Sul potere della Regione Lombardia di regolamentare l'attività piscatoria.
Ai sensi dell’art. 131 L.R. Lombardia n. 31/2008, la Regione, al fine di tutelare la fauna ittica e in particolare quella autoctona, persegue la salvaguardia delle acque interne dalle alterazioni ambientali e disciplina l'attività piscatoria nel rispetto dell'equilibrio biologico e ai fini dell'incremento naturale della fauna stessa, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela delle acque e alla programmazione e pianificazione regionale in ambito territoriale e ambientale. Ne deriva, pertanto, che sussiste il potere dell’amministrazione in relazione alla regolamentazione dell’attività piscatoria.

6. Legittimità del divieto di attività piscatoria effettuata entrando in specchi d'acqua lacuali.
È legittima la disposizione regolamentare che preveda che l’attività di pesca debba essere effettuata evitando di entrare nello specchio d’acqua, poiché tale disposizione è certamente pienamente compatibile con le finalità di salvaguardia dell’ambiente e realizza un equilibrato bilanciamento di opposti interessi, consentendo comunque l’esercizio dell’attività di pesca, ma imponendo ragionevoli e proporzionati limiti alla stessa per la salvaguardia della fauna marina.

7. Illegittimità del divieto di navigazione in specchi d'acqua ricadenti in riserva naturale anche con tipi di natanti non a motore.
È illegittimo il divieto di navigazione su specchio d'acqua lacuale ricadente in riserva naturale con ogni tipo di natante anche non a motore, venendo consentita la navigazione a remi solo per motivate esigenze coerenti con le finalità del parco. Tale misura appare irragionevole e non proporzionata rispetto alle finalità di tutela della riserva naturale, essendo sufficiente il divieto di utilizzare imbarcazioni a motore che naturalmente possono essere incompatibili con le predette finalità. Analogo divieto per le imbarcazioni non a motore è irragionevole e non proporzionato con le finalità di salvaguardia dell’ambiente.

8. Illegittimità del divieto di balneazione in specchi d'acqua lacuali al fine di salvaguardare la naturalità della riserva naturale.
Il divieto di balneazione in ampie parti di un lago configura una misura irragionevole perché non emerge nitidamente come possa tale determinazione garantire la naturalità della riserva anche in considerazione del fatto che, comunque, davanti al lido la balneazione è consentita.

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 4, 31 ottobre 2013, n. 02418
Caricamento in corso