Accedi a LexEureka

Risarcimento del danno per attività amministrativa illegittima

Giustizia amministrativa

L'illegittimità dell'atto amministrativo costituisce elemento necessario (ma non sufficiente) ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 13 giugno 2013, n. 03266

Principio

L'illegittimità dell'atto amministrativo costituisce elemento necessario (ma non sufficiente) ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi.

1. Il riconoscimento di un danno risarcibile come conseguenza dell’azione amministrativa illegittima non è qualificabile come evento direttamente conseguente alla declaratoria giurisdizionale dell’illegittimità di un atto amministrativo, ma deve essere fondata su una pluralità di presupposti, desumibili dalla normativa civilistica in tema di danno extracontrattuale, che contemplano, accanto all’accertata non conformità a legge del provvedimento lesivo, anche la sussistenza del danno de quo, la puntuale e ragionevole dimostrazione del rapporto di causa ed effetto che si instaura tra atto illegittimo e danno e l’imputabilità all’amministrazione stessa del fatto.
2. Non vi è un meccanismo di automatica equivalenza tra l’intervenuto annullamento dell’atto amministrativo, l’evidenziato comportamento illegittimo della pubblica amministrazione e la risarcibilità del danno ingiusto eventualmente patito dal soggetto destinatario degli effetti lesivi dell’atto annullato. 
3. Ricade sulla parte che agisce per il risarcimento dei danni, secondo la normale ripartizione dell’onere probatorio nell’ambito dei diritti soggettivi, dare contezza dei fatti sui quali si fonda la propria pretesa.
4. In caso di annullamento in sede giurisdizionale di sanzione edilizia di carattere ripristinatorio, costituiscono danni meramente ipotetici: i) la voce di danno corrispondente al subito incremento dei prezzi necessari per la realizzazione dell’opera sanzionata laddove si fondi su meri preventivi e quindi non su spese effettivamente sostenute; ii) la voce di danno corrispondente alla forzata protrazione del contratto di locazione di abitazione: ipoteticità ancora più marcata, atteso che il danno si basa su una serie di elementi del tutto incerti e teorici: realizzazione dell’opera, destinazione dell’opera ad abitazione, ecc., sui quali non vi è stato alcun riscontro intervenuta a congrua distanza temporale dai fatti.

Cons. St., Sez. 4, 13 giugno 2013, n. 03266
Caricamento in corso