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Risarcimento del danno per attività amministrativa illegittima

Giustizia amministrativa

Oneri probatori posti a carico del ricorrente che domandi il risarcimento del danno conseguente all'adozione di un provvedimento amministrativo illegittimo e rimborso del contributo unificato a favore del ricorrente vittorioso
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 2 maggio 2013, n. 02388

Principio

1. Oneri probatori posti a carico del ricorrente che domandi il risarcimento del danno conseguente all'adozione di un provvedimento amministrativo illegittimo.
1.1. Nel giudizio amministrativo spetta al ricorrente, che assume di aver subito un danno dall’adozione di un provvedimento illegittimo o anche da un comportamento della pubblica amministrazione, l’onere della prova, secondo il principio generale fissato dall’art. 2697 c.c. (ex multis, Cons. St., Sez. V, 13 giugno 2008, n. 2967; 18 gennaio 2006, n. 112; Sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5747; 22 agosto 2006, n. 4932; 27 febbraio 2006, n. 835), non potendo a tanto supplire il soccorso istruttorio del giudice, trattandosi di prove che sono nella piena disponibilità della parte.
1.2. In tema di responsabilità della pubblica amministrazione, l’ingiustizia del danno non può considerarsi in re ipsa nella sola illegittimità dell’esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo in realtà il giudice procedere ad accertare che sussista un evento dannoso; che il danno sia qualificabile come ingiusto (in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l’ordinamento); che l’evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della pubblica amministrazione; che l’evento dannoso sia imputabile a responsabilità della pubblica amministrazione anche sotto il profilo soggettivo del dolo o della colpa (ex pluribus, Cass. Civ., sez. III, 28 ottobre 2011, n. 22508; 23 febbraio 2010, n. 4326).

2. Sul rimborso del contributo unificato ex art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
2.1. La condanna alle spese del giudizio è espressione di un ampio potere valutativo del giudice di primo grado, che è sostanzialmente sottratto al sindacato del giudice d’appello, salva l’ipotesi di statuizioni macroscopicamente irragionevoli o illogiche, ravvisabili nel caso della condanna alle spese della parte vittoriosa (Cons. St., Sez. V. 30 novembre 2012, n. 6113; sez. IV, 19 novembre 2012, n. 5854; 16 aprile 2012, n. 2161).
2.2. Nelle spese di giudizio liquidate dal giudice non può essere ricompresa anche la restituzione del contributo unificato, nel caso di accoglimento della domanda o del ricorso, atteso che detto contributo, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è oggetto di una obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare.

Cons. St., Sez. 5, 2 maggio 2013, n. 02388
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