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Risarcimento del danno da espropriazione illegittima di un terreno agricolo

Giustizia amministrativa Espropriazione per pubblica utilità

Sulla facoltà del G.A. di limitarsi all’individuazione dei criteri per la liquidazione del danno, in luogo della sua diretta quantificazione
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 30 settembre 2013, n. 04871

Principio

1. Sulla facoltà del G.A. di limitarsi all’individuazione dei criteri per la liquidazione del danno, in luogo della sua diretta quantificazione.
L'art. 35 comma 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 -che è stato poi sostanzialmente trasfuso, come noto, nell'art. 34 comma 4 c.p.a.- consente al G.A. di procedere all'individuazione dei criteri per la liquidazione del danno, in via alternativa alla sua diretta quantificazione, con sostanziale equiparazione delle due tecniche di tutela risarcitoria, essendo soltanto preclusa una sentenza di condanna generica, limitata all'an debeatur. L’individuazione dei criteri di liquidazione del danno può semmai escludersi quando la misura del danno sia affatto certa e predeterminata, ovvero quando il danno sia liquidabile sulla base di semplici operazioni aritmetiche per essere prefissata e chiara l'unità parametrica di misura, ma non certamente in ipotesi in cui la quantificazione del danno dipenda da valutazioni estimative riferite al valore del suolo, sia nella porzione direttamente occupata e trasformata, sia nelle due porzioni relitte.
2.  Sulla determinazione dell’indennità di esproprio di un terreno agricolo con riferimento al suo valore venale pieno.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10 giugno 2011, la determinazione dell’indennità dovuta per l’esproprio di un terreno a destinazione agricola, non può più fondarsi sul valore agricolo medio (v.a.m.), ma deve tener conto del valore venale pieno del terreno, potendo l'interessato anche dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo , pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà e che, quindi, ha una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra l'agricola e l'edificatoria. 
3. Sulla utilizzabilità del criterio del valore venale anche ai fini di determinazione del risarcimento danni da espropriazione illegittima di un terreno agricolo.
E’ evidente che se ai fini dell'indennità d'esproprio, che deve rappresentare comunque un serio ristoro, non può aversi riguardo al valore agricolo medio, a fortiori non può tenersi conto del medesimo  valore a fini risarcitori, dovendosi invece far riferimento al valore venale in comune commercio, considerate tutte le caratteristiche del suolo, ivi compresa la sua ubicazione più o meno interna o esterna a centri abitati, la presenza di opere urbanizzative e di altre infrastrutture, senza naturalmente poterne considerare potenzialità edificatorie inesistenti e/o precluse dalla sua destinazione urbanistica.
4. Il risarcimento del danno non compete per il periodo di occupazione legittima.
Per il periodo di occupazione legittima non può competere il risarcimento del danno, trovando la perdita del godimento ristoro nell'indennità di occupazione. 

Cons. St., Sez. 4, 30 settembre 2013, n. 04871
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