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Risarcimento dei danni per provvedimento illegittimo

Giustizia amministrativa Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Inammissibilità della domanda risarcitoria formulata nel corso del giudizio di primo grado con memoria non notificata alle controparti. Elementi costitutivi della responsabilità civile della PA nel caso di illegittimo annullamento in via di autotutela di atto amministrativo (nella specie titolo abilitativo edilizio)
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 11 dicembre 2013, n. 05935

Principio

1. Inammissibilità della domanda risarcitoria formulata nel corso del giudizio di primo grado con memoria non notificata alle controparti.
1.1. È inammissibile la domanda risarcitoria formulata nel corso del primo grado di giudizio, quando risulti che con l’atto introduttivo sia stato soltanto chiesto l’annullamento di atti amministrativi e non anche il ristoro dei danni conseguenti alla condotta asseritamente negligente posta in essere dall’amministrazione.
1.2. È inammissibile la domanda di risarcimento dei danni formulata in memoria ed in difetto di notifica alle controparti atteso che la pur rilevante esigenza di concentrazione dei giudizi e di ragionevole durata dei processi, ribadita dall'art. 30, c.p.a. con l'imposizione di un termine di decadenza, non esime la parte ricorrente dall'obbligo di instaurazione di un regolare contraddittorio tramite la notifica della domanda (ex multis Cons. Stato, V, 5 ottobre 2011, n. 5445).

2. Elementi costitutivi della responsabilità civile della PA nel caso di illegittimo annullamento in via di autotutela di atto amministrativo (nella specie titolo abilitativo edilizio).
2.1. In tema di risarcimento del danno per attività amministrativa illegittima, il GA deve indagare la sussistenza o meno dell’elemento soggettivo della fattispecie foriera di danno.
2.2. Nel caso in cui l’esercizio del potere di autotutela sia stato determinato da un difetto del presupposto sul quale si fonda l’atto adottato, tale da non avere consentito una corretta e completa valutazione dell’interesse pubblico, e quindi un conseguente legittimo esercizio del potere provvedimentale, ciò non rende illegittimo il provvedimento assunto in via di autotutela (che, anzi, ne risulterebbe necessitato), ma costituisce un elemento sicuramente valutabile sul piano della (eventuale) conseguente responsabilità dell’amministrazione nei confronti dell’incolpevole soggetto già beneficiario dell’atto (Sez. IV, 7 febbraio 2012, n. 662).
2.3. Se la mancata valutazione del presupposto ostativo al rilascio del titolo abilitativo costituisce elemento valutabile al fine di individuare un comportamento colpevole in capo all’amministrazione procedente, qualora il complesso degli atti di causa testimoni in modo adeguato che la PA non abbia agito in via di autotutela in modo negligente ed inescusabile, non può ritenersi sussistente tale comportamento colpevole.
2.4. Ai fini della sussistenza del necessario elemento della colpa deve accertarsi se l’amministrazione abbia in concreto agito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede alle quali l'esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi, con la conseguenza che il giudice amministrativo può affermare la responsabilità dell'amministrazione per danni conseguenti a un atto illegittimo (ovvero, a maggior ragione, di un atto legittimo, come nel caso di specie) solo quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato (in tal senso –ex plurimis -: Cons. Stato, IV, 4 settembre 2013, n. 4452).

Cons. St., Sez. 6, 11 dicembre 2013, n. 05935
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