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Risarcimento dei danni per provvedimento illegittimo

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Giustizia amministrativa

Responsabilità civile dell’Amministrazione per danno da provvedimento illegittimo. Necessaria ricorrenza dell'elemento soggettivo
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 6 dicembre 2013, n. 05823

Principio

1. Responsabilità civile dell’Amministrazione per danno da provvedimento illegittimo. Necessaria ricorrenza dell'elemento soggettivo.
1.1. Al di fuori di specifici settori (in primis: quello degli appalti pubblici), non si dà responsabilità civile dell’Amministrazione per danno da provvedimento illegittimo senza il concorso dell’elemento soggettivo, normalmente identificato nella colpa (cfr. in termini esaustivi Cons. Stato, sez. IV, 31 gennaio 2012, n. 482).
1.2. L'illegittimità del provvedimento amministrativo, una volta accertata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, a valutare la quale vanno presi in considerazione anche altri fattori, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità del fatto, il carattere pacifico della questione esaminata, il carattere vincolato o a bassa discrezionalità dell'azione amministrativa.

2. (segue): ragioni escludenti la colpa della P.A. in materia edilizia.
2.1. In materia edilizia, allorquando la disciplina urbanistica da applicarsi risulti particolarmente complicata e oscura, il comportamento dell'A.C. - che prima ha concesso e poi ha annullato un titolo edilizio (nella specie, concessione edilizia) - sfugge a un giudizio di riprovazione e dunque non consente di imputare all’Amministrazione il pregiudizio sofferto dal titolare del medesimo titolo edilizio. In questa ipotesi, ritenere l'A.C. responsabile del danno significherebbe tendere la responsabilità della P.A. sino a lambire i confini della responsabilità oggettiva e dunque contraddire le premesse di ordine generale da cui si è inteso muovere.
2.2. Allorquando il Giudice Amministrativo annulli il provvedimento di annullamento di titolo edilizio emanato in via di autotutela dall'A.C., motivando sulla mancata valutazione dell’interesse pubblico ad annullare d’ufficio una concessione edilizia già in fase di concreta esecuzione, ciò non è in grado di integrare l’elemento soggettivo della colpa, necessario presupposto perché, dall’adozione di un provvedimento illegittimo, possa nascere un’obbligazione risarcitoria a carico della P.A. procedente. Tanto più laddove risulti che, seppure implicitamente, che l'A.C. abbia ritenuto la prevalenza sull’interesse privato dell’interesse pubblico al ripristino della legalità e al rispetto delle regole di governo del territorio, venendo inoltre dato conto nel provvedimento di autotutela del carattere limitato dei lavori già eseguiti dal privato in attuazione del titolo edilizio annullato.

Cons. St., Sez. 4, 6 dicembre 2013, n. 05823
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