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Risarcimento danni

Contratti pubblici

Liquidazione in via equitativa del danno da perdita di chance
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 2 maggio 2013, n. 02399

Principio

Sul ristoro del danno subito dall'interessato per l’inutile partecipazione ad una gara ab origine viziata e per la perdita della chance di vedersi aggiudicato l’appalto per non avere la stazione appaltante rinnovato la procedura di gara a seguito di annullamento in s.g.

Nelle gare pubbliche, il riconoscimento del danno da perdita di chance non può intendersi subordinato all'offerta in giudizio da parte dell’interessato di una prova in termini di certezza, perché ciò è oggettivamente incompatibile con la natura di tale voce di danno, risultando quindi sufficiente che gli elementi addotti, in virtù del principio contenuto nell'art. 2697 c.c., consentano una prognosi concreta e ragionevole circa la possibilità di vantaggi futuri, invece impediti a causa della condotta illecita altrui (così Cons. Stato, Sez. V, 18 aprile 2012, n. 225). Il danno patito può correttamente essere liquidato in via equitativa, sulla base di obiettivi dati dall'interessato, relativi al valore dell’appalto (assumendo a parametro l’offerta formulata dall’aggiudicataria) ed alla stima dell’utile conseguibile (in relazione alla prevista durata dello stesso).

Cons. St., Sez. 5, 2 maggio 2013, n. 02399
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