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Risarcimento danni in seguito a sospensione lavori edili

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Giustizia amministrativa

Necessità che, in tema di risarcimento dei danni conseguenti a attività amministrativa illegittima, il giudizio sull'azione amministrativa sia espresso sulla base di una rivisitazione globale dell’intero comportamento di una P.A. relativamente ad un determinato oggetto della sua azione
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 6 dicembre 2013, n. 05850

Principio

Necessità che, in tema di risarcimento dei danni conseguenti a attività amministrativa illegittima, il giudizio sull'azione amministrativa sia espresso sulla base di una rivisitazione globale dell’intero comportamento di una P.A. relativamente ad un determinato oggetto della sua azione.

1. In tema di responsabilità della PA per attività amministrativa illegittima, sulla scorta dei principi contenuti nell’art.2043 cod. civ. si deve verificare se l’evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della P.A. ed ai fini dell’accertamento della colpa non è invocabile l’assunto secondo il quale questa sarebbe in re ipsa nell’emanazione e nell’esecuzione di un provvedimento amministrativo illegittimo; si deve invece verificare se l’azione dell’intero apparato amministrativo si sia svolta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione che presiedono all’esercizio della funzione pubblica: ciò può sì essere automaticamente dimostrato mediante l’illegittimità di un atto amministrativo, ma tale ipotesi non può portare alla generalizzazione che qualsiasi illegittimità dell’azione amministrativa è fonte di responsabilità ai sensi dell’art.2043 cod. civ.
2. In tema di responsabilità della PA per attività amministrativa illegittima, il giudizio sull'azione amministrativa deve essere espresso sulla base di una rivisitazione globale dell’intero comportamento di una P.A. relativamente ad un determinato oggetto della sua azione e ciò soprattutto ove l’illegittimità rilevata abbia carattere procedimentale oppure marcatamente formale.
3. Laddove risulti che l'Amministrazione comunale abbia tardivamente ordinato la sospensione dei lavori assentiti con concessione edilizia, dando per implicita la decadenza di essa senza emanare un necessario provvedimento espresso ed omettendo il coinvolgimento del concessionario nell’avvio del procedimento, appare evidente che le illegittimità commesse dal Comune siano state una mera violazione di garanzie in questo caso del tutto formali.

Cons. St., Sez. 6, 6 dicembre 2013, n. 05850
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