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Risarcibilità del danno da perdita di chance

Giustizia amministrativa Giustizia civile

Sulle condizioni per la risarcibilità del danno da perdita di chance, in relazione ai rapporti con la tutela di annullamento
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 13 settembre 2021, n. 06268

Premassima

Nel diritto amministrativo, in sede di azione di risarcimento per perdita di chance, l’an del giudizio di responsabilità deve consistere equamente nell’accertamento del nesso causale tra la condotta antigiuridica e l’evento lesivo consistente nella perdita della mera possibilità in capo all’interessato di ottenere il riconoscimento di un determinato vantaggio. Pertanto, al fine di misurare in modo conforme ad equità il valore economico della stessa, si impiega la tecnica probabilistica in sede di liquidazione del quantum risarcibile, fermo restando che, il risarcimento è compensativo della privazione della possibilità di conseguirlo e non del risultato sperato.

Principio

Nella sentenza emarginata in epigrafe si esamina l’istituto del risarcimento da perdita di chance, partendo dalla considerazione del danno ingiusto, ossia la lesione di un interesse meritevole di tutela giuridica dal puto di vista dell’illecito aquiliano, come un problema di causalità incerta: le fattispecie per cui non sia possibile verificare, in astratto e oggettivamente, se un determinato esito vantaggioso sia verificabile con o senza l’interferenza illecita del danneggiante.

All’uopo, il danno che si verifica nel caso di definitiva perdita della possibilità, concretamente esistente nel patrimonio del danneggiato, di conseguire ulteriori vantaggi, secondo la dottrina prevalente la chance non è considerata un bene giuridico “autonomo”, in quanto è ritenuto che abbia senso soltanto se inserita in una sequenza causale, costituendo l’antecedente del vantaggio finale.

Mentre in passato autorevole dottrina si era espressa in senso fortemente critico ritenendo la chance un’aspettativa di mero fatto “priva del collegamento materiale tra condotta ed evento richiesto dall’articolo 1223 del codice civile; pertanto, alla luce di ciò non è possibile risarcire il danno derivante da perdite di possibilità.”, va precisato che, in sede di diritto amministrativo, la lesione della chance è ravvisabile per il riconoscimento di un margine di tutela a tutte quelle aspettative andate “irrimediabilmente” deluse per l’illegittimo espletamento di un procedimento amministrativo.

Va rammentato che la chance prospetta un’ipotesi di danno solo “ipotetico”, in cui non è possibile sapere oggettivamente se un risultato vantaggioso si sarebbe conseguito o meno, laddove pur individuando la contrarietà al diritto della condotta di chi ha causato la perdita della possibilità, non è facilmente identificabile il nesso di causalità con il mancato conseguimento del risultato utile finale.

Quindi, affinché non si incorra in una forma inammissibile di responsabilità senza danno, è necessario che la chance perduta sia “seria”, da un lao va verificato che la perdita della possibilità di risultato utile sia effettivamente imputabile alla condotta altrui contraria al diritto, dall’altro va appurato che la possibilità di realizzazione del risultato utile rientri nel contenuto protettivo delle norme violate.

Pertanto, il giudice sarà tenuto a negare l’esistenza di un danno risarcibile nel caso di infime probabilità andate perse, e in vista di un nocumento delle possibilità attuative inespresse per via del comportamento illegittimo della pubblica amministrazione, il sistema di giustizia amministrativa predisporrà tutela specifica in via principale.

Di conseguenza, soltanto quando sia accertata la “irreperibilità” del procedimento amministrativo dichiarato illegittimo allora il giudizio di ingiustizia potrà avere ad oggetto la perdita della possibilità di un vantaggio.

Cons. St., Sez. 6, 13 settembre 2021, n. 06268
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