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Riparto di giurisdizione e finanziamenti di pubblica provenienza

Giurisdizione e competenza

Le controversie inerenti il recupero del finanziamento di pubblica provenienza, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
T.A.R. Basilicata, Sez. 1, Sentenza Breve 20 marzo 2017, n. 00230

Premassima

Le controversie inerenti il recupero del finanziamento di pubblica provenienza, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Principio

In tema di recupero di finanziamenti di pubblica provenienza, le relative controversie sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo, soltanto laddove la revoca, costituente manifestazione del potere di autotutela amministrativa, sia disposta per rinnovata valutazione dell'interesse pubblico, insito quest'ultimo o nell' erogazione stessa o nei vizi propri dell'atto che la dispone; al contrario le fattispecie residuali aventi ad oggetto le modalità di utilizzazione del contributo o il rispetto agli impegni assunti, riguardando posizioni di diritto soggettivo nonchè la conservazione del finanziamento in sè, sono rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario.

T.A.R. Basilicata, Sez. 1, 20 marzo 2017, n. 00230
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