Riparto di giurisdizione e finanziamenti di pubblica provenienza
Giurisdizione e competenza
Le controversie inerenti il recupero del finanziamento di pubblica provenienza, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
T.A.R. Basilicata, Sez. 1,
Sentenza Breve 20 marzo 2017, n. 00230
Premassima
Le controversie inerenti il recupero del finanziamento di pubblica provenienza, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Principio
In tema di recupero di finanziamenti di pubblica
provenienza, le relative controversie sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo, soltanto laddove la revoca, costituente manifestazione del potere di autotutela
amministrativa, sia disposta per rinnovata valutazione dell'interesse
pubblico, insito quest'ultimo o nell' erogazione stessa o nei vizi propri dell'atto
che la dispone; al contrario le fattispecie residuali aventi ad oggetto le modalità di
utilizzazione del contributo o il rispetto agli impegni assunti, riguardando posizioni di diritto soggettivo nonchè la conservazione del
finanziamento in sè, sono rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario.
T.A.R. Basilicata, Sez. 1, 20 marzo 2017, n. 00230