Rinnovazione della notifica di ricorso nulla
Giustizia amministrativa
Sulle conseguenze della pronuncia della Corte cost. n. 148 del 2021, con riguardo alla possibilità di rinnovazione della notifica di ricorso nulla
Cons. St., Sez. 4,
Sentenza 13 dicembre 2021, n. 08303
Premassima
L’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, c.p.a., successiva
alla pronuncia della Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021,
relativamente all’ipotesi in cui assoggettava la possibile rinnovazione della
notifica nulla all’assenza di una causa imputabile al notificante, per la
mancata costituzione del soggetto intimato, determina l’annullamento con rinvio
al primo giudice della sentenza il cui ricorso introduttivo del giudizio sia
stato dichiarato inammissibile in ragione della nullità della notificazione per
causa imputabile al ricorrente.
Principio
Il supremo Consesso, nella sentenza emarginata in epigrafe, ha chiarito
che in riferimento all’istituto della rinnovazione della notifica, debba risolversi
nell’annullamento della stessa in ragione dell’efficacia ex tunc della
sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, nella stessa misura dell’art.
30, comma 3, della Legge n. 87 dell’11 marzo 1953.
Quest’ultima non incontra limite in “rapporti esauriti” giacché il
giudizio di appello risulta pendente sulla sentenza dichiarativa dell’inammissibilità,
e, in virtù dell’applicazione di una norma incostituzionale ancorché da un
errore del giudice o di un vizio di procedura o della decisione, si riscontra
che essa si concretizza un’ipotesi di lesione del diritto di difesa, ai sensi
dell’art. 105 c.p.a..
Cons. St., Sez. 4, 13 dicembre 2021, n. 08303