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Rinnovazione della notifica di ricorso nulla

Giustizia amministrativa

Sulle conseguenze della pronuncia della Corte cost. n. 148 del 2021, con riguardo alla possibilità di rinnovazione della notifica di ricorso nulla
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 13 dicembre 2021, n. 08303

Premassima

L’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, c.p.a., successiva alla pronuncia della Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021, relativamente all’ipotesi in cui assoggettava la possibile rinnovazione della notifica nulla all’assenza di una causa imputabile al notificante, per la mancata costituzione del soggetto intimato, determina l’annullamento con rinvio al primo giudice della sentenza il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato dichiarato inammissibile in ragione della nullità della notificazione per causa imputabile al ricorrente.

Principio

Il supremo Consesso, nella sentenza emarginata in epigrafe, ha chiarito che in riferimento all’istituto della rinnovazione della notifica, debba risolversi nell’annullamento della stessa in ragione dell’efficacia ex tunc della sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, nella stessa misura dell’art. 30, comma 3, della Legge n. 87 dell’11 marzo 1953. 
Quest’ultima non incontra limite in “rapporti esauriti” giacché il giudizio di appello risulta pendente sulla sentenza dichiarativa dell’inammissibilità, e, in virtù dell’applicazione di una norma incostituzionale ancorché da un errore del giudice o di un vizio di procedura o della decisione, si riscontra che essa si concretizza un’ipotesi di lesione del diritto di difesa, ai sensi dell’art. 105 c.p.a..

Cons. St., Sez. 4, 13 dicembre 2021, n. 08303
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