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Rimozione dei rifiuti

Ambiente, parchi e aree protette Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Il Codice dell'Ambiente ed obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati in capo all'Ente concessionario della gestione della rete autostradale. Obblighi di manutenzione. Responsabilità a titolo di colpa. Contraddittorio procedimentale.
T.A.R. Campania Salerno, Sez. 2, Sentenza 24 giugno 2013, n. 01399

Principio

1. Fattispecie e riferimenti normativi.


1.1. Il provvedimento del Comune con il quale è intimato al concessionario della rete autostradale la rimozione dei rifiuti abbandonati ed il ripristino dello stato di pulizia igienica dei luoghi integra la fattispecie di cui all'art. 192, co. 3, d.lgs. 152/2006 (Testo Unico dell'Ambiente).
1.2. La normativa contenuta nel Testo Unico prevede che nelle ipotesi di "deposito incontrollato di rifiuti sul suolo" - l'autore dell'abbandono dei rifiuti - "è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo".
1.3. Soggetti passivi della norma (oltre al responsabile dell'illecito ed al proprietario delle aree) sono dunque coloro che si trovino in una situazione di detenzione, anche di fatto, con l'area interessata dal deposito dei rifiuti da parte di terzi.

2. La figura del concessionario della gestione della rete autostradale.

2.1. L'Ente concessionario della gestione della rete autostradale è soggetto interessato alla corretta manutenzione del bene su cui i terzi hanno abbandonato o depositato incontrollatamente i rifiuti. Tuttavia, sussiste in capo a questi l'obbligo di procedere alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dei luoghi qualora ricorra una corresponsabilità a titolo di dolo o colpa.
2.2. Il requisito della colpa postulato dall'art. 192, co. 3, T.U. Ambiente sussiste allorquando si accerti che il concessionario abbia omesso gli accorgimenti e le cautele, anche di ordine civilistico, idonei ad assicurare un'efficace protezione ambientale dell'area (Cons. St., sez. IV, 13.1.2010, n. 84). Ad esempio:
- l'area sulla quale insistono i rifiuti da rimuovere è stata oggetto di espropriazione per lavori di ammodernamento;
- l'area medesima risulta in stato di abbandono ed è priva di recinzione o protezione, divenendo in tal modo, appunto, deposito incontrollato di rifiuti di materiali edili.

3. La questione afferente il contraddittorio procedimentale.

3.1. L'art. 192, co. 3, T.U. Ambiente prevede la fase del contraddittorio procedimentale fra i soggetti preposti al controllo ed i corresponsabili tenuti alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dei luoghi.
3.2. E' noto il principio di diritto secondo il quale la regola partecipativa di cui all'art. 7, L. n. 241/1990 non va intesa in senso meccanico e meramente formalistico; pertanto, laddove la partecipazione del privato sia avvenuta e l'Amministrazione non l'abbia ignorata, non può riconoscersi alcun rilievo invalidante alla mancanza di una confutazione analitica, nel provvedimento finale, delle specifiche ragioni relative alle osservazioni del privato (ex multis, cfr. Cons. St., sez. VI, 20.1.2009, n. 258).
3.3. Il principio innanzi esposto è valido, a maggior ragione, nel caso in cui il privato non indichi quelle osservazioni svolte che avrebbero potuto, eventualmente, indurre l'Amministrazione ad adottare un provvedimento diverso da quello emesso.

T.A.R. Campania Salerno, Sez. 2, 24 giugno 2013, n. 01399
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