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Rimessione alla Corte di Giustizia dell'UE per i criteri relativi alla determinazione del rimborso ai gestori del servizio di distribuzione del gas naturale.

Energia, idrocarburi e risorse geotermiche

Sulla rimessione alla Corte di Giustizia dell' UE per l'individuazione dei criteri relativi alla determinazione del rimborso ai gestori del servizio di distribuzione del gas naturale, nell'ipotesi di cessazione anticipata delle concessioni.
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 5 novembre 2018, n. 06227

Premassima

1. La corretta interpretazione dei principi e delle norme europee al fine di stabilire se essi consentono una applicazione retroattiva dei criteri di determinazione dell’entità dei rimborsi spettanti agli ex concessionari del servizio di distribuzione del gas naturale con incidenza su pregressi rapporti negoziali, è rimessa alla Corte di giustizia dell' UE.

Principio

1. La corretta interpretazione dei principi e delle norme europee al fine di stabilire se essi consentono una applicazione retroattiva dei criteri di determinazione dell’entità dei rimborsi spettanti agli ex concessionari del servizio di distribuzione del gas naturale con incidenza su pregressi rapporti negoziali, è rimessa alla Corte di giustizia dell' UE.

Il Supremo Consesso in ordine alla questione relativa alla corretta interpretazione dei principi e delle norme europee al fine di stabilire se essi consentono una applicazione retroattiva dei criteri di determinazione dell’entità dei rimborsi spettanti agli ex concessionari del servizio di distribuzione del gas naturale con incidenza su pregressi rapporti negoziali, ha osservato che nell’impianto regolatorio iniziale, costituito dall’art. 15, d.lgs. n. 164 del 2000 e dal d.m. n. 226 del 2011, nelle rispettive versioni originarie, i ridetti parametri erano determinati avendo riguardo sia ai criteri che le parti avevano contrattualmente sancito, e in mancanza di essi, sia rispetto a quelli contemplati dal r.d. n. 2578 del 1925. Le successive disposizione di legge – si pensi al d.l. nn. 69 e 145 n. 145 del 2013 e d.l. n. 91 del 2014, nonché ai relativi atti di attuazione - decreti ministeriali n. 74951 del 2014 e n. 106 del 2015 - hanno inciso su entrambi i profili. In particolare, con riferimento ai criteri convenzionali essi operano se sono stati stipulati prima dell'11 febbraio 2012 e abbiamo un determinato contenuto in relazione ad alcuni elementi metodologici. Con riferimento, invece, ai criteri suppletivi legali, si è sostituito il riferimento a quelli contenuti nel r.d. n. 2578 del 1925 con quelli contenuti nelle linee guida. Per tali motivi il Collegio ritiene indispensabile rimettere l'intera quaestio iuris alla Corte di Giustizia dell' UE, acchè la stessa possa fornire la corretta interpretazione dei principi e delle norme europee per stabilire se essi consentono una applicazione retroattiva dei criteri di determinazione dell’entità dei rimborsi spettanti agli ex concessionari del servizio di distribuzione del gas naturale con incidenza su pregressi rapporti negoziali ovvero per verificare se tale applicazione sia giustificata, anche alla luce del principio di proporzionalità, dalla necessità di tutelare altri interessi pubblici, di rilevanza europea, afferenti all’esigenza di consentire una migliore tutela dell’assetto concorrenziale del mercato di riferimento unitamente alla maggiore protezione degli utenti del servizio che potrebbero subire, indirettamente, gli effetti di una eventuale maggiorazione delle somme spettanti agli ex concessionari.

Cons. St., Sez. 6, 5 novembre 2018, n. 06227
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