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Rilascio di nuovo documento di guida revocato per condanne penali

Circolazione stradale

Sulla revoca per condanna per reati di cui all’art. 74, d.p.r. n. 309 del 1990 e l’illegittimità del diniego di rilascio di nuova patente per mancanza di riabilitazione
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 14 aprile 2021, n. 03084

Premassima

È manifestamente illegittimo il diniego di nulla osta per il rilascio di nuovo documento di guida qualora sussistano a carico del richiedente sentenze per i reati di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, in assenza di previo ottenimento del provvedimento riabilitativo, laddove è sufficiente il mero decorso dei termini a consentire il rilascio del titolo.

Principio

In materia di Circolazione stradale, ed in specie relativamente alle misure di prevenzione sorveglianza speciale, il Supremo Consesso richiamando precedenti del giudice di appello ha precisato che la revoca della patente, nella fattispecie nelle ipotesi di cui all’art. 120 del Codice della strada, ha natura di mera constatazione della sopravvenuta infondatezza dei “requisiti morali” previsti per il conseguimento del titolo di abilitazione.

All’uopo la revoca del documento di guida, non avendo natura sanzionatoria né costituendo una conseguenza accessoria della violazione di una disposizione prescritta nella materia di cui in oggetto, permette di considerare una molteplice varietà di elementi che depongono a favore del possibile rilascio della nuova patente, tra cui: l’art. 120 del Codice della strada , al comma 1, seppure saldamente ferrato sull’impedimento di conseguire la patente per tutta la durata dei divieti, tuttavia prevede la possibilità di conseguire nuovamente il titolo, fatta eccezione per i soggetti nei confronti dei quali sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al comma 2 dell’art. 222; inoltre, il comma 2 statuisce espressamente che “ La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”; il comma 3 dispone che “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”.

Pertanto, in ragione del dato normativo ne consegue che la riabilitazione possa determinare effetti solo ai fini della domanda di rilascio prima del decorso del termine di tre anni, tuttavia non costituisce ulteriore condizione per il rilascio successivamente al decorso dell’arco di tempo previsto.

Cons. St., Sez. 3, 14 aprile 2021, n. 03084
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