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Rifiuti

Ambiente, parchi e aree protette

Competenza all'adozione dell'ordinanza di rimozione rifiuti ex art. 192, comma 3 del Codice dell’Ambiente.
T.A.R. Liguria, Sez. 2, Sentenza 21 novembre 2014, n. 01698

Principio

1. Competenza all'adozione dell'ordinanza di rimozione rifiuti ex art. 192, comma 3 del Codice dell’Ambiente.
La competenza all'adozione dell'ordinanza ex art. 192, comma 3 del Codice dell’Ambiente, secondo il quale “chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2” (abbandono e deposito incontrollato di rifiuti) “è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo” - spetta al sindaco e non al dirigente dell’ente locale.
2. Sulla necessità che l'ordinanza ex art. 192, comma 3 del Codice dell’Ambiente sia proceduta da comunicazione di avvio procedimento.
L'ordinanza ex art. 192, comma 3 del Codice dell’Ambiente deve essere proceduta da comunicazione di avvio procedimento poiché, nella materia de qua, tale comunicazione si configura come un adempimento indispensabile al fine dell’effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati, atteso che, secondo la disposizione di legge, l’ordine di rimozione può essere adottato esclusivamente “in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo” .

T.A.R. Liguria, Sez. 2, 21 novembre 2014, n. 01698
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