Accedi a LexEureka

Ricorso straordinario

Giustizia amministrativa

Sulle modalità di instaurazione del contraddittorio a seguito della notifica dell'opposizione dei controinteressati al ricorso straordinario al Capo dello Stato. Inapplicabilità del rito speciale in tema di appalti pubblici ai contratti aventi ad oggetto la vendita o la locazione di beni pubblici
T.A.R. Marche, Sez. 1, Sentenza 25 settembre 2013, n. 00641

Principio

1. Sulle modalità di instaurazione del contraddittorio a seguito della notifica dell'opposizione dei controinteressati al ricorso straordinario al Capo dello Stato.
In caso di opposizione dei controinteressati ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 e successiva trasposizione in giudizio del ricorso straordinario al Capo dello Stato, l’obbligo di notificare il medesimo ricorso per intero, unitamente all’avviso di costituzione riguarda il caso in cui il ricorso, già notificato come ricorso straordinario, non sia depositato in giudizio precedentemente alla notifica dell’avviso di costituzione (art. 10 DPR 1199/1971). Nel caso in esame, l’atto integrale di costituzione, in tutti e tre i ricorsi, è stato regolarmente depositato in forma integrale presso la segreteria del Tar, deposito seguito dalla notifica degli avvisi di costituzione, per cui il contraddittorio è stato istituito regolarmente (si veda sul tema CDS Sez. III 29.6.2011 n. 1926).

2. Inapplicabilità del rito speciale in tema di appalti pubblici ai contratti aventi ad oggetto la vendita o la locazione di beni pubblici.
Alle procedure d'asta per la cessione degli immobili, non si applicano le disposizioni di rito relative alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi pubblici e forniture, nonché relative alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici (cfr. art. 23 bis legge n. 1034/1971, ora art. 119 c.p.a.). Del resto la disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici non si applica, per espressa previsione dell’art. 19, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006, ai contratti pubblici “aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni”. Inoltre, l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 delimita l’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici ai “contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere (Tar Lecce 4.1.2013 n.22). Né la controversia avente ad oggetto l'asta per la vendita di beni pubblici può rientrare tra provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici di cui alla lett. e del citato art. 23 bis legge n. 1034/1971, ora riprodotto all'art. 119, comma 1, lett. c del codice del processo amministrativo.

T.A.R. Marche, Sez. 1, 25 settembre 2013, n. 00641
Caricamento in corso