Accedi a LexEureka

Ricorso straordinario e ottemperanza

Giustizia amministrativa Urbanistica e edilizia

Sulla pacifica proponibilità del giudizio di ottemperanza con riferimento decreto presidenziale decisorio di un ricorso straordinario
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 22 novembre 2013, n. 05568

Principio

1. Sulla pacifica proponibilità del giudizio di ottemperanza con riferimento decreto presidenziale decisorio di un ricorso straordinario.
E’ ormai risolta in senso favorevole ogni questione interpretativa in ordine all'ammissibilità del giudizio di ottemperanza per l'esecuzione dei decreti presidenziali decisori di ricorsi straordinari, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno affermato la piena assimilazione del rimedio straordinario a quello giurisdizionale, pur nella diversità formale del procedimento e dell'atto conclusivo, riconducendo il decreto decisorio all'ambito di cui all'art. 112 comma 2 lettera b) c.p.a. ("delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo”). E ciò a prescindere dal fatto che il decreto decisorio sia stato emanato in data antecedente all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo e che il ricorso non risulti preceduto da notifica in forma giudiziale di diffida, necessaria nella previgente disciplina, se esso è stato proposto nel vigore della nuova disciplina processuale e ritualmente notificato.
2. Sull’effetto conformativo del provvedimento di annullamento di uno strumento urbanistico generale.
Laddove il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’ottemperanza abbia annullato gli atti relativi all'approvazione dello strumento urbanistico generale, per aver disposto una variazione deteriore della destinazione urbanistica delle aree appartenenti ai ricorrenti senza far luogo all'acquisizione ed esame delle loro osservazioni, l'effetto conformativo di tale annullamento deve individuarsi nell'obbligo di procedere all'esame delle osservazioni dei ricorrenti, con la formulazione delle controdeduzioni da parte dell'Amministrazione comunale, e segnatamente del competente organo consiliare e la trasmissione delle une e delle altre alla Regione per le conclusive determinazioni. 

Cons. St., Sez. 4, 22 novembre 2013, n. 05568
Caricamento in corso