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Ricorso collettivo

Giustizia amministrativa Concorsi pubblici

Ricorso collettivo. Conflitto di interessi tra ricorrenti. Inammissibilità. Interesse ad agire e condizioni legittimanti. Onere di specificazione a carico dei ricorrenti.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3B, Sentenza 5 settembre 2014, n. 09459

Principio

Ricorso collettivo. Conflitto di interessi tra ricorrenti. Inammissibilità. Interesse ad agire e condizioni legittimanti. Onere di specificazione a carico dei ricorrenti.
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo - proposto da una pluralità di soggetti - è ammissibile solo ove non sussista un conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti medesimi, nel senso che l'interesse sostanziale fatto valere non presenta punti di contrasto o conflitto, poiché l'eventuale accoglimento del gravame avanti al Giudice Amministrativo può tornare a vantaggio di tutti (Cons. Stato Sez. V, 21-06-2013, n. 3418). Deve ritenersi onere di parte ricorrente specificare le condizioni legittimanti e l'interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale situazione impedisce sia all'Amministrazione emanante, sia al Giudice di controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l'omogeneità e non confliggenza degli interessi dei singoli (Cons. Stato Sez. III, 15-05-2013, n. 2649). (Nel caso di specie oltre all'annullamento della graduatoria in parte qua,  alcuni dei ricorrenti, con successivi motivi aggiunti, avevano impugnato una nota ministeriale che garantiva una più favorevole posizione in graduatoria in virtù del possesso di determinati requisiti. I Giudici, accogliendo l'eccezione di controparte, hanno ravvisato una posizione di conflitto (ancorché potenziale) tra i ricorrenti a seconda che questi fossero o meno in possesso dei requisiti indicati dalla nota ministeriale in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso avrebbe portato un vantaggio maggiore per alcuni ricorrenti a scapito degli altri. Pertanto, non essendovi omogeneità di interessi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3B, 5 settembre 2014, n. 09459
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