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Riconoscimento della specializzazione forense.

Professione forense

Sull' esclusione di un ampia discrezionalità da parte del CNF, ai fini del riconoscimento della specializzazione in capo all'avvocato.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 28 novembre 2017, n. 05575

Premassima

    1. In riferimento al riconoscimento della specializzazione in capo all'avvocato,  si rileva che l'art. 6, comma 4°, del regolamento ministeriale n. 144/2015, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, risulta intrinsecamente irragionevole per genericità, in quanto non chiarisce nulla circa il contenuto del colloquio, le qualifiche e le competenze degli esaminatori nonchè le modalità di svolgimento della prova.

Principio

    1. In riferimento al riconoscimento della specializzazione in capo all'avvocato,  si rileva che l'art. 6, comma 4°, del regolamento ministeriale n. 144/2015, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, risulta intrinsecamente irragionevole per genericità, in quanto non chiarisce nulla circa il contenuto del colloquio, le qualifiche e le competenze degli esaminatori nonchè le modalità di svolgimento della prova.

    In ordine al riconoscimento della specializzazione in capo all'avvocato il Collegio ha osservato, richiamando l'art. 9, comma 1°, legge n. 247 del 2012, il quale riconosce agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità stabilite dal regolamento adottato dal Ministro della Giustizia (D.M. n. 144/2015, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista), che la previsione di cui all'art. 6, comma 4° del cit. regolamento secondo cui nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il CNF convoca l'istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione, risulta essere intrinsecamente irragionevole per genericità, atteso che non chiarisce nulla circa il contenuto del colloquio, le qualifiche e le competenze degli esaminatori, le modalità di svolgimento della prova. In particolare si é evidenziato che la predetta disposizione regolamentare così come formulata finisce col conferire al CNF una ampia discrezionalità operativa, possibile fonte di confusione interpretativa e distorsioni applicative anche in punto di concorrenza fra avvocati e comunque in assoluta contraddizione con la funzione del regolamento come descritta dall'art. 9 della legge, cioè quella di individuare un procedimento di conferimento definito in maniera precisa e dettagliata a tutela dei consumatori utenti e degli stessi professionisti che intendano conseguire il titolo. 



Cons. St., Sez. 4, 28 novembre 2017, n. 05575
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