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Riassegnazione delle "quote latte": rimessione alla Corte di Giustizia UE.

Agricoltura e foreste

Sulla rimessione alla Corte di giustizia Ue in ordine alla riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di latte destinato alle consegne.
Cons. St., Sez. 3, Ordinanza ORDINANZA COLLEGIALE 23 maggio 2018, ord. n. 03070

Premassima

1. La questione se l’art. 2, par. 1, del regolamento comunitario n. 3950/92, debba essere interpretato nel senso che la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di latte di riferimento nazionale destinato alle consegne, possa essere effettuata secondo criteri obiettivi di priorità fissati dagli Stati membri, ovvero se esso debba essere interpretato nel senso che tale fase perequativa debba essere governata da un esclusivo criterio di proporzionalità, deve essere rimessa all'attenzione della Corte di giustizia UE.

Principio

1. La questione se l’art. 2, par. 1, del regolamento comunitario n. 3950/92, debba essere interpretato nel senso che la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di latte di riferimento nazionale destinato alle consegne, possa essere effettuata secondo criteri obiettivi di priorità fissati dagli Stati membri, ovvero se esso debba essere interpretato nel senso che tale fase perequativa debba essere governata da un esclusivo criterio di proporzionalità, deve essere rimessa all'attenzione della Corte di giustizia UE.

In riferimento alla riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di latte di riferimento nazionale destinato alle consegne, il Supremo Consesso ha rammentato una comunicazione del 07/07/2010 della Commissione Europea, resa su richiesta dal Capo di Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali del Governo italiano, nella quale si è osservato che “… lo Stato membro è tenuto a stabilire il contributo (prelievo da versare) dei produttori che hanno superato la quota individuale. Nel corso del periodo contingentale, lo Stato membro ha la possibilità di compensare i superamenti delle quote individuali riattribuendo i quantitativi di riferimento individuali inutilizzati dai produttori che non hanno esaurito le proprie quote per ridurre la produzione eccedentaria di altri produttori (art. 2, par. 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92). Tale riattribuzione dovrebbe essere effettuata su base paritaria fra i produttori che hanno superato le quote individuali. Tuttavia, lo Stato membro potrebbe decidere in alternativa di non riattribuire le quote individuali inutilizzate al termine di ciascun periodo contingentale. In questo caso, l’importo riscosso in eccesso rispetto al prelievo dovuto potrebbe essere utilizzato per sovvenzionare programmi nazionali di ristrutturazione e/o ridistribuito ai produttori di talune categorie (privilegiando in particolare le zone di montagna, ecc.). Tali gruppi prioritari devono essere definiti dallo Stato membro sulla base di criteri obiettivi, a norma dell’art. 2, par. 4, del regolamento (CEE) n. 3950/92. Inoltre, l’esercizio di compensazione può essere applicato solo a condizione che il prelievo debba essere effettivamente versato (ossia che la produzione lattiera nazionale superi la quota nazionale attribuita allo Stato membro) …”. E difatti la prospettazione testè menzionata è stata nettamente ribadita con recente comunicazione della Commissione europea del 30 settembre 2013, prot. AGRI.M.3 VP 13-499-ARES(2013)3186151, la quale ha aggiunto, con riferimento allo stato della giurisprudenza nazionale che “Il Tar del Lazio ha già stabilito, nella sentenza n. 10584 del 2010, l’incompatibilità dell’art. 1, comma 8, d.l. n. 43 del 1999 con l’art. 2, par. 4, Regolamento CE n. 3950/92 del Consiglio. Il tribunale ha altresì stabilito che l’articolo 1, comma 8, d.l. n. 43 del 1999 debba essere disapplicato nella parte in cui non prevede che la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati avvenga in favore di tutti i produttori, senza privilegio per alcuna categoria”. Ciò posto, tuttavia il Supremo Consesso ha evidenziato che la giurisprudenza nazionale è orientata in senso opposto a quanto affermato dalla Commissione nel 2013 attraverso l'espresso richiamo della sentenza del T.a.r. Lazio, n. 10584 del 2010, in quanto le pronunce successive emerse nella giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 04/09/2013, N. 4428; 21/06/2012 n. 3665; 27/04/2011 n. 2491) sono tutte nel senso di affermare che “la priorità nelle procedure di compensazione concessa a quei produttori che versino in situazioni di maggior fragilità economica o di obiettivo svantaggio, non è un'eccezione indebita o erronea ad una pretesa regola redistributiva proporzionale, né fissa una specie d'esenzione permanente in danno ai produttori terzi. Essa, in realtà, pone un principio, certo liberamente apprezzato, ma non manifestamente arbitrario, che compensa lo svantaggio territoriale o competitivo perché i fenomeni da cui quest'ultimo scaturisce dimostrano una ridotta o, talvolta, nulla attitudine dei produttori alla contribuzione”. In altri termini la Sezione Terza del Consiglio di Stato, addiviene alla conclusione che sia necessaria la rimessione della questione alla Corte di giustizia UE, sul duplice presupposto che da un lato non vi sarebbe, nel regolamento n. 3950/92 un vincolo alla proporzionalità nella riassegnazione delle quote latte inutilizzate; dall’altro i criteri di priorità sarebbero in linea con quanto previsto dal regolamento comunitario n. 1798/2003/CE.


Cons. St., Sez. 3, 23 maggio 2018, ord. n. 03070
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