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Revoca

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Discrezionalità amministrativa in materia di revoca del provvedimento
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 2, Sentenza Breve 18 settembre 2013, n. 04366

Principio

Discrezionalità amministrativa in materia di revoca del provvedimento.

1. La revoca è un provvedimento frutto di valutazioni altamente discrezionali che afferiscono al c.d. merito amministrativo e può essere disposta sia per c.d. sopravvenienze che comportano una diversa valutazione dell'interesse pubblico, sia per una rivalutazione dell'originaria scelta, anche in difetto di sopravvenienze (c.d. ius poenitendi)(cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 2713 del 6 maggio 2011)
2. La revoca si incentra solo sull'interesse pubblico originario o sopravvenuto e può prendere in considerazione anche una soddisfazione dell'interesse privato del destinatario, mediante la liquidazione di un indennizzo.
3. La revoca, pur essendo un provvedimento discrezionale, deve però fondarsi su una adeguata istruttoria che comprovi l'effettiva sussistenza delle ragioni di interesse pubblico ad essa sottese, in quanto la mancanza del presupposto, ossia il difetto delle ragioni di interesse pubblico, la rende ingiustificata e dunque illegittima.
4. A fronte di un provvedimento che l'amministrazione ritenga non conforme all'interesse pubblico (o ab origine o per sopravvenienze), la medesima amministrazione, in ossequio al principio di proporzionalità, deve valutare se non vi siano soluzioni alternative, quali, ad esempio, la modifica dell'originario provvedimento.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 2, 18 settembre 2013, n. 04366
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