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Revoca di indennità per sopravvenuta mancanza del requisito soggettivo

Giustizia amministrativa

Sulla rilevanza del vincolo di indennità ex art. 4, l. n. 302 del 1990 e art. 2, l. n. 407 del 1998 la cui debenza sia stata accertata con il giudicato e la conseguente revoca di contributi
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 6 maggio 2021, n. 03529

Premassima

L’esecuzione del giudicato avvenuto sull’accertamento del diritto del familiare di vittima innocente della criminalità organizzata, non dà origine ad alcun diritto a beneficiare dell’indennità disposta dall’art. 4, l. n. 302 del 1990 e dell’assegno di cui all’art. 2, l. n. 407 del 1998, laddove sia caducante il requisito soggettivo necessario al fine della concessione del beneficio.

Principio

Il Collegio, nella disamina in epigrafe sulla normativa a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ha sottolineato che la violazione di giudicato per essere tale, presuppone il permanere immutata della situazione in fatto e diritto così come considerata nel giudicato, mentre perdura impregiudicata la sopravvenienza di fatti e situazioni ex novo verificatesi dopo la formazione del giudicato.

Difatti, l’esecuzione del giudicato può incontrare limiti esclusivamente nelle sopravvenienze di fatto e diritto che siano antecedenti alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile, per cui, ne consegue l’irrilevanza strutturale della sopravvenienza sulle situazioni giuridiche istantanee, a discapito dell’incidenza della stessa sulle situazioni giuridiche durevoli, specie nella zona di interesse che si apre successivamente al giudicato, dando luogo non ad un conflitto, bensì ad una successione temporale di regole disciplinanti la medesima situazione giuridica.

Nel caso de quo, la sopravvenuta revoca dei benefici in ragione delle variate circostanze fattuali, produce un mutamento che ostacola l’accoglimento del ricorso per ottemperanza atteso che la debenza incida anche sul tratto di interesse antecedente al giudicato nell’ipotesi di situazioni giuridiche soggettive durevoli.

Cons. St., Sez. 3, 6 maggio 2021, n. 03529
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