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Revoca di gara di appalto

Contratti pubblici

1. Gara pubblica di appalto. Revoca anteriormente all'aggiudicazione definitiva. Affidamento dei partecipanti. Non sussiste. 2. Revoca legittima di procedura di gara. Responsabilità precontrattuale della stazione appaltante. Configurabilità solo se revoca intervenuta in momento successivo all'aggiudicazione della gara.
T.A.R. Basilicata, Sez. 1, Sentenza 30 settembre 2014, n. 00707

Principio

1. Gara pubblica di appalto. Revoca anteriormente all'aggiudicazione definitiva. Affidamento dei partecipanti. Non sussiste.
1.1. Nelle gare pubbliche di appalto, l’aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario della gara. La possibilità che ad un’aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli artt. 11, comma 11, 12 e 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile e obbligo risarcitorio, qualora non sussista nessuna illegittimità nell'operato dell'Amministrazione, a prescindere dall'inserimento nel bando di apposita clausola che preveda l'eventualità di non dare luogo alla gara o di revocarla (Cfr. Consiglio di Stato Sez. III - sentenza 24 maggio 2013, n. 2838).
1.2. Legittimamente la Stazione appaltante provvede alla revoca di procedura di gara senza che occorra una completa istruttoria e un'adeguata motivazione circa l'interesse pubblico, laddove il provvedimento di revoca intervenga anteriormente alla aggiudicazione provvisoria, nonché laddove risulti che nella lex specialis di gara era inserito l'avviso ai partecipanti della facoltà della P.A. di non dar luogo alla gara o revocarla; in siffatta ipotesi infatti non sussiste alcun affidamento in capo ai partecipanti alla gara pubblica di appalto, meritevole di tutela.

2. Revoca legittima di procedura di gara. Responsabilità precontrattuale della stazione appaltante. Configurabilità solo se revoca intervenuta in momento successivo all'aggiudicazione della gara.
La responsabilità precontrattuale - seppur configurabile in astratto anche in presenza di una revoca legittima degli atti di gara nel caso di affidamento suscitato nell'impresa (in tal senso la più recente giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, Ad. plen., 5 settembre 2005, n. 6; Id., sez. V, 30 novembre 2007, n. 6137; Id., sez. V, 8 ottobre 2008, n. 4947) - non è configurabile anteriormente alla scelta del contraente, nella fase, cioè, in cui gli interessati non abbiano ancora la qualità di futuri contraenti, ma soltanto quella di partecipanti alla gara e vantino esclusivamente una posizione di interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri della pubblica amministrazione, mentre non sussiste una relazione specifica di svolgimento delle trattative (Cass. S.U. 26.5.1997, n. 4673).

T.A.R. Basilicata, Sez. 1, 30 settembre 2014, n. 00707
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