Accedi a LexEureka

Revoca del Presidente del Consiglio Comunale

Enti locali Giustizia amministrativa

1. Presidente del consiglio comunale. Natura. Organo istituzionale. Revoca. Limiti. Perdita del rapporto fiduciario. Ammissibilità. Non sussiste. Violazione degli obblighi di neutralità e imparzialità. Ammissibilità. Sussiste. 2. (segue): sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Limiti. Esame delle figure sintomatiche tipiche dell'eccesso di potere. Verifica della sussistenza e veridicità dei fatti addotti. Verifica della non arbitrarietà della valutazione dei fatti posti a base degli atti di revoca. 3. (segue): motivazione dell'atto di revoca. Contrasto logico tra due deliberazioni consiliari. Irrilevanza. 4. (segue): assunzione da parte di una carica di rilievo all'interno del proprio partito. Fatto estraneo alla funzionalità dell'organo presidenziale. Non rileva al fine di giustificare la revoca. 5. (segue): assenze ripetute dai lavori consiliari. Mancata compromissione della funzionalità dell'organo. Irrilevanza. 6. (segue): esternazioni del Presidente del Consiglio aventi il carattere della critica politica. Rilevanza in sede di revoca. Limiti.
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 26 novembre 2013, n. 05605

Principio

1. Presidente del consiglio comunale. Natura. Organo istituzionale. Revoca. Limiti. Perdita del rapporto fiduciario. Ammissibilità. Non sussiste. Violazione degli obblighi di neutralità e imparzialità. Ammissibilità. Sussiste.
1.1. La funzione del Presidente del Consiglio comunale è di carattere istituzionale e non politico, per cui la sua revoca non può che essere causata dal cattivo esercizio di tale funzione, tale da comprometterne la neutralità, non potendo essere motivata sulla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico (cfr. Cons. Stato, sez V, 25 novembre 1999, n. 1983);
1.2. La figura del presidente dell’organo consiliare è posta dall’ordinamento degli enti locali a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, per cui la revoca non può essere causata che dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità, e dev’essere motivata perciò con esclusivo riferimento a tale parametro e non ad un rapporto di fiduciarietà politica (cfr. Cons. Stato, sez V, 6 giugno 2002, n. 3187);
1.3. In tema di revoca del Presidente del Consiglio Comunale possono costituire ragioni legittimamente fondanti la revoca in questione tutti quei comportamenti, tenuti o meno all’interno dell’organo, i quali, costituendo violazione degli obblighi di neutralità ed imparzialità inerenti all’ufficio, sono idonei a fare venire meno il rapporto fiduciario alla base dell’originaria elezione del presidente (sentenza 18 gennaio 2006, n. 114).
1.4. La revoca (come del resto l’elezione) del Presidente del Consiglio comunale trae origine da apprezzamenti di carattere politico e tuttavia non esprime una scelta libera nei fini, dovendo comunque sempre porsi nel solco del perseguimento delle finalità normative, non disponibili dai componenti del consiglio e dalle forze in esso presenti, di garantire la continuità della funzione di indirizzo politico-amministrativo dell’ente comunale. A differenza dell’elezione, che costituisce un atto favorevole e viene emessa in assenza di qualsiasi verifica sull’operato del titolare dell’ufficio presidenziale, la revoca, al contrario, non può prescindere da fatti specifici inerenti la carica, ancorché gli stessi non siano commessi nell’esercizio delle funzioni presidenziali, e dalla conseguente valutazione che i componenti dell’organo da tali fatti traggono in ordine alla persistente validità dell’iniziale investitura.

2. (segue): sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Limiti. Esame delle figure sintomatiche tipiche dell'eccesso di potere. Verifica della sussistenza e veridicità dei fatti addotti. Verifica della non arbitrarietà della valutazione dei fatti posti a base degli atti di revoca. 
Il giudice chiamato a pronunciarsi sugli atti di revoca del Presidente del consiglio comunale può apprezzarne la congruenza attraverso l’esame delle tipiche figure sintomatiche dell’eccesso di potere, quali in particolare la carenza di motivazione, il travisamento dei fatti, la contraddittorietà tra fatti e decisione, l’ingiustizia ed illogicità di quest’ultima. Si è così chiarito che il giudice amministrativo è chiamato ad un duplice ordine di verifiche, e cioè: in primo luogo, ad accertare l’effettiva sussistenza dei fatti, affinché la revoca non si fondi su presupposti inesistenti o non adeguatamente esternati nel provvedimento; ed in secondo luogo, ad apprezzare la non arbitrarietà e plausibilità della valutazione politica in forza della quale l’organo consiliare ritiene che i suddetti fatti influiscano negativamente sull’idoneità a ricoprire la funzione. Quest’ultimo apprezzamento non può che arrestarsi ad una verifica meramente estrinseca, limitata cioè al piano dell’evidente irragionevolezza ed ingiustizia della decisione, pena altrimenti lo sconfinamento del sindacato giurisdizionale in ambiti riservati ad opinabili, ma non per questo illegittime, valutazioni politico-discrezionali.

3. (segue): motivazione dell'atto di revoca. Contrasto logico tra due deliberazioni consiliari. Irrilevanza. 
Ai fini del giudizio sull'idoneità a rimanere nelle funzioni di presidente del consiglio comunale, il contrasto logico tra due deliberazioni non ha alcun pregio, in quanto costituisce un’evenienza che ben può avvenire in qualsiasi consesso politico, a causa del succedersi di emendamenti posti in votazione sul relativo oggetto, ma dai quali non è possibile automaticamente dedurre la volontà di favorire alcuna parte politica o di attentare alla funzionalità dell’organo.

4. (segue): assunzione da parte di una carica di rilievo all'interno del proprio partito. Fatto estraneo alla funzionalità dell'organo presidenziale. Non rileva al fine di giustificare la revoca. 
Ai fini del giudizio sull'idoneità a rimanere nelle funzioni di presidente del consiglio comunale, l’assunzione di una carica all’interno del proprio partito nel corso del mandato presidenziale non ha alcun rilievo, trattandosi di fatto del tutto estraneo alle esigenze di rappresentanza istituzionale e funzionalità di quest’ultimo organo.

5. (segue): assenze ripetute dai lavori consiliari. Mancata compromissione della funzionalità dell'organo. Irrilevanza. 
Ai fini del giudizio sull'idoneità a rimanere nelle funzioni di presidente del consiglio comunale, a nulla rileva l'addotta circostanza del ripetersi di prolungati allontanamenti dai lavori consiliari da parte del Presidente revocato ove questi non comportino ricadute sulla funzionalità dell’organo, grazie alla figura, istituzionalmente prevista, del vicepresidente.

6. (segue): esternazioni del Presidente del Consiglio aventi il carattere della critica politica. Rilevanza in sede di revoca. Limiti.
Sono rilevanti, ai fini del giudizio sull'idoneità a rimanere nelle funzioni di presidente del consiglio comunale, eventuali pubbliche esternazioni annoverabili tra i giudizi di critica politica che, sebbene ammissibili per i singoli consiglieri, perché complessivamente riconducibili alle prerogative di controllo politico sull’amministrazione di detto ufficio (art. 43 t.u.e.l.), sono, al contrario, evidentemente preclusi al rappresentante istituzionale dell’organo di indirizzo politico-amministrativo, poiché quest’ultimo deve rimanere estraneo alla contesa politica, sia nell’esercizio della funzione presidenziale che quale esponente di un partito politico presente in consiglio, altrimenti venendo meno quelle esigenze di tutela della stabilità della carica istituzionale rispetto a possibili arbitri delle altre forze partitiche.

Cons. St., Sez. 5, 26 novembre 2013, n. 05605
Caricamento in corso