Accedi a LexEureka

Revoca del Presidente del Consiglio Comunale

Enti locali Giustizia amministrativa

1. Presidente del consiglio comunale. Natura. Organo istituzionale. Revoca. Limiti. Perdita del rapporto fiduciario. Ammissibilità. Non sussiste. Violazione degli obblighi di neutralità e imparzialità. Ammissibilità. Sussiste. 2. (segue): sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Limiti. Esame delle figure sintomatiche tipiche dell'eccesso di potere. Verifica della sussistenza e veridicità dei fatti addotti. Verifica della non arbitrarietà della valutazione dei fatti posti a base degli atti di revoca. Irrilevanza di fatti non menzionati nell'atto di revoca.
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, Sentenza 20 febbraio 2014, n. 00528

Principio

1. Presidente del consiglio comunale. Natura. Organo istituzionale. Revoca. Limiti. Perdita del rapporto fiduciario. Ammissibilità. Non sussiste. Violazione degli obblighi di neutralità e imparzialità. Ammissibilità. Sussiste.
La figura del Presidente del Consiglio Comunale riveste un carattere istituzionale e, di conseguenza, la revoca non può essere che causata dal cattivo esercizio di tale funzione, tale da comprometterne la neutralità, non potendo essere motivata sulla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico. La figura del Presidente è posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, per cui la revoca non può essere causata che dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità, e deve essere motivata perciò con esclusivo riferimento a tale parametro e non a un rapporto di fiducia (cfr. Cons. st. sez. V, 26 novembre 2013, n. 5605).

2. (segue): sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Limiti. Esame delle figure sintomatiche tipiche dell'eccesso di potere. Verifica della sussistenza e veridicità dei fatti addotti. Verifica della non arbitrarietà della valutazione dei fatti posti a base degli atti di revoca. Irrilevanza di fatti non menzionati nell'atto di revoca.
2.1 In materia di revoca della carica di Presidente del Consiglio Comunale, il sindacato del giudice deve essere esercitato attraverso le tipiche figure sintomatiche dell’eccesso di potere, quali in particolare la carenza di motivazione, il travisamento dei fatti, la contraddittorietà tra fatti e decisione, l’ingiustizia ed illogicità di quest’ultima. Il giudice amministrativo è chiamato a un duplice ordine di verifiche, e cioè: in primo luogo, ad accertare l’effettiva sussistenza dei fatti, affinché la revoca non si fondi su presupposti inesistenti o non adeguatamente esternati nel provvedimento; ed in secondo luogo, ad apprezzare la non arbitrarietà e plausibilità della valutazione politica in forza della quale l’organo consiliare ritiene che i suddetti fatti influiscano negativamente sull’idoneità a ricoprire la funzione (cfr. Cons. st. sez. V, 26 novembre 2013, n. 5605).
2.2. Non possono formare oggetto di giudizio eventuali esternazioni attribuibili al Presidente revocato, qualora queste non siano state inserite all'interno della delibera impugnata in quanto, pur essendo state oggetto di dibattito non si è, però, creato alcun contraddittorio innanzi al Giudice.

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, 20 febbraio 2014, n. 00528
Caricamento in corso