Accedi a LexEureka

Revoca atti di gara

Contratti pubblici

1. Avviso di avvio del procedimento. Anticipazione della motivazione finale. Non occorre. Congruità e non identità tra atto preannunciato e quello finale. Sufficienza. 2. Aggiudicazione provvisoria. Atto endoprocedimentale. Affidamento. Non sussiste. Sua revoca. Non è esercizio del potere di autotutela. Discrezionalità. 3. Aggiudicazione definitiva. Revoca. Ammissibilità. Sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Sufficienza.
Cons. St., Sez. 5, Sentenza Breve 23 ottobre 2014, n. 05266

Principio

1. Avviso di avvio del procedimento. Anticipazione della motivazione finale. Non occorre. Congruità e non identità tra atto preannunciato e quello finale. Sufficienza.
1.1. L’art. 8 della legge n. 241/1990, nel disciplinare l'avviso di avvio del procedimento, si limita a richiedere alla P.A. di avvertire in ordine all’“oggetto del procedimento promosso”, senza pretendere che sia anticipata anche la sua (futura) motivazione, la quale potrà essere propriamente espressa solo alla conclusione del procedimento, all’esito della valutazione finale delle risultanze e degli elementi tutti del caso concreto.
1.2. Qualora nell'avviso di avvio del procedimento la motivazione del provvedimento venga ipotizzata ex ante con la medesima comunicazione di avvio, essa non possiede valenza vincolante, sufficiente essendo che tra l’avviso di procedimento e l’atto finale sussista un rapporto di coerenza.
1.3. Tra l’atto preannunciato con l'avviso del procedimento e quello infine emesso deve sussistere un rapporto di congruità, e non di identità, occorrendo che il provvedimento finale non rappresenti un esito imprevedibile del procedimento senza, però, che la sua motivazione debba fondarsi sugli stessi elementi già addotti in sede di comunicazione iniziale.
1.4. Il differenziale eventualmente esistente tra la motivazione contenuta nella comunicazione dell’avvio del procedimento e quella contenuta nel provvedimento di revoca – quella cioè ipotizzata ex ante e quella effettiva- non deve essere stato tale da sviare e, perciò, frustrare il contraddittorio procedimentale.

2. Aggiudicazione provvisoria. Atto endoprocedimentale. Affidamento. Non sussiste. Sua revoca. Non è esercizio del potere di autotutela. Discrezionalità.
2.1. Nelle gare pubbliche d'appalto, l'aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario, con la conseguenza che la possibilità che ad un'aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli artt. 11 comma 11, 12 e 48 comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile ed obbligo risarcitorio, qualora non sussista nessuna illegittimità nell'operato dell'Amministrazione, a prescindere dall'inserimento nel bando di apposita clausola che preveda l'eventualità di non dare luogo alla gara o di revocarla (C.d.S., III, 28 febbraio 2014, n. 942; 26 settembre 2013, n. 4809).
2.2. La natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili tipica dell'aggiudicazione provvisoria non consente di applicare nei suoi riguardi la disciplina dettata dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/1990 in tema di revoca e annullamento d'ufficio: la revoca dell'aggiudicazione provvisoria (ovvero, la sua mancata conferma) non è qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, sì da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario, dal momento che l'aggiudicazione provvisoria non è l'atto conclusivo del procedimento: sicché nei relativi casi nessun pregio ha la censura di carente esplicitazione delle ragioni di pubblico interesse sottese alla revoca (Cons. Stato, Sez. V, 20 aprile 2012, n. 2338).
2.3. Fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (Cons. Stato, Sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2418).
2.4. La determinazione di non giungere alla naturale conclusione della gara che sia intervenuta nella fase dell’aggiudicazione provvisoria, fase in cui non si è determinato alcun affidamento qualificato neppure in capo all’aggiudicatario provvisorio (titolare tutt’al più di una mera aspettativa di fatto), non obbliga la Stazione appaltante ad alcuna comunicazione di avvio del procedimento, né all’aggiudicatario provvisorio, né a maggior ragione alle ditte escluse dalla gara stessa (Cons. St., Sez. V, 18 luglio 2012, n. 4189).

3. Aggiudicazione definitiva. Revoca. Ammissibilità. Sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Sufficienza.
3.1. Una volta avvenuta l'aggiudicazione definitiva non è precluso all'Amministrazione appaltante di revocarla, in presenza di un interesse pubblico concreto specificamente indicato nella motivazione del provvedimento di autotutela (C.d.S., III, 26 settembre 2013, n. 4809; 11 luglio 2012, n. 4116).
3.2. L'Amministrazione, invero, è notoriamente titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
3.3. Riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante proceda, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti (ad es., nei sopravvenuti motivi di pubblico interesse di natura economica derivanti da una forte riduzione dei trasferimenti finanziari, nonché da una nuova valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare, a seguito di una ponderata valutazione che evidenzi la non convenienza di procedere all'aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto precedentemente, al fine di ottenere un risparmio economico ; oppure, sempre esemplificativamente, quando i criteri di selezione risultino suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici o per la mancanza di risorse economiche idonee a sostenere la realizzazione dell'opera).

Cons. St., Sez. 5, 23 ottobre 2014, n. 05266
Caricamento in corso