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Revisione dei prezzi

Contratti pubblici Giurisdizione e competenza

1. Revisione dei prezzi. Qualificazione della posizione giuridica sostanziale dell'appaltatore in termini di diritto soggettivo. Giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Sussiste. 2. Revisione dei prezzi. Ratio dell'istituto. Operatività del meccanismo anche per il primo anno contrattuale. Ammissibilità. Violazione dei principi di concorrenzialità e di trasparenza. Onere della prova. È a carico della stazione appaltante
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 9 aprile 2014, n. 01697

Principio

1. Revisione dei prezzi. Qualificazione della posizione giuridica sostanziale dell'appaltatore in termini di diritto soggettivo. Giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Sussiste.
Nelle ipotesi in cui l’appaltatore agisca per ottenere una liquidazione diversa da quella riconosciutagli dall’Amministrazione in virtù del meccanismo della revisione dei prezzi previsto dall’art. 115 del d. lgs. 163/2006, la posizione vantata dall'appaltatore è di diritto soggettivo, nondimeno sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo. In forza delle nuove disposizioni del c.p.a. e, in particolare, dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), c.p.a., l’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi ha una portata ampia e generale, superando il tradizionale orientamento interpretativo secondo cui al giudice amministrativo spettano le sole controversie in materia di an della pretesa alla revisione del prezzo, mentre competono al giudice ordinario le questioni inerenti alla quantificazione del compenso.

2. Revisione dei prezzi. Ratio dell'istituto. Operatività del meccanismo anche per il primo anno contrattuale. Ammissibilità. Violazione dei principi di concorrenzialità e di trasparenza. Onere della prova. È a carico della stazione appaltante.
2.1. L'istituto della revisione dei prezzi, previsto dall’art. 115 del d. lgs. 163/2006, è finalizzato ad evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto e, in via mediata, l’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino durante l’arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni.
2.2. La previsione di un meccanismo di revisione del prezzo di un appalto di durata su base periodica dimostra che il legislatore con l'art. 115 D.Lgs. n. 163/2006 ha inteso munire i contratti di forniture e servizi di un meccanismo che, a cadenze determinate, comporti la definizione di un “nuovo” corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto riferito alla dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale di riferimento, con beneficio di entrambi i contraenti, poiché l’appaltatore vede ridotta, anche se non eliminata, l’alea propria dei contratti di durata, e la stazione appaltante vede diminuito il pericolo di un peggioramento di una prestazione divenuta onerosa (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 19.7.2011, n. 4632; Cons. St., sez. VI, 27.11.2012, n. 5997).
2.3. Deve ritenersi ammessa l’operatività della revisione dei prezzi anche per il primo anno contrattuale, non essendo astrattamente e automaticamente contraria ai principi di concorrenzialità e di trasparenza. È semmai onere della Stazione appaltante dimostrare siffatta contrarietà, fornendo la prova almeno presuntiva che, in concreto, l’impresa abbia presentato un’offerta economicamente vantaggiosa eccessivamente ribassata e, quindi, inaffidabile per poi giovarsi della revisione alla prima scadenza annuale, con conseguente effettivo vulnus dei menzionati principi.

Cons. St., Sez. 3, 9 aprile 2014, n. 01697
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