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Revisione dei prezzi

Contratti pubblici

Finalità del meccanismo di revisione del prezzo di un appalto di durata su base periodica. Natura imperativa delle disposizioni in materia di revisione dei prezzi. Inserimento automatico della relativa clausola. Criteri di calcolo del compenso revisionale
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, Sentenza 11 dicembre 2013, n. 02424

Principio

1. Finalità del meccanismo di revisione del prezzo di un appalto di durata su base periodica.
1.1. In materia di revisione dei prezzi, scopo primario dell'art. 115, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 (disposizione riproduttiva dell'art. 6 comma 4, legge n. 537/1993, come modificato dall'art. 44, legge n. 724/1994) è quello di tutelare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle Amministrazioni Pubbliche non subiscano con il tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell'offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni. 
1.2. La previsione di un meccanismo di revisione del prezzo di un appalto di durata su base periodica dimostra che la legge ha inteso munire i contratti di forniture e servizi di un meccanismo che, a cadenze determinate, comporti la definizione di un “nuovo” corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto riferito alla dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale di riferimento, con beneficio di entrambi i contraenti, poiché l'appaltatore vede ridotta, anche se non eliminata, l'alea propria dei contratti di durata, e la stazione appaltante vede diminuito il pericolo di un peggioramento di una prestazione divenuta onerosa (cfr. Cons. St., sez. VI, 27 novembre 2012, n. 5997).

2. Natura imperativa delle disposizioni in materia di revisione dei prezzi. Inserimento automatico della relativa clausola.
2.1. Il riferimento normativo alla clausola revisionale, avente carattere di norma imperativa cui si applicano gli artt. 1339 e 1419 c.c., non attribuisce alle parti ampi margini di libertà negoziale, ma impone di tradurre sul piano contrattuale l'obbligo legale, definendo anche i criteri e gli essenziali momenti procedimentali per il corretto adeguamento del corrispettivo (TAR Puglia Bari, Sez. I, 5 settembre 2012, n. 1634). 
2.2. La disciplina in materia di revisione prezzi negli appalti di servizi o forniture ad esecuzione periodica o continuativa ha carattere imperativo ed un'eventuale clausola contrattuale difforme rispetto alla disciplina normativamente prevista, deve ritenersi nulla (Cons. St., sez. III, 1° febbraio 2012, n. 504). La clausola di revisione del prezzo di un appalto pubblico di servizi s'impone alla stazione appaltante e alla controparte privata anche in caso di diversa e confliggente pattuizione, trovando applicazione il particolare meccanismo di sostituzione automatica di clausole nulle perché difformi dalla legge, in base all'art. 1339 c.c. (Tar Lecce, sez. II, 3 giugno 2013, n. 1293).

3. Criteri di calcolo del compenso revisionale.
3.1. Per quanto concerne il calcolo del compenso revisionale, va rilevato che l'art. 7, commi 4 e 5, lett. c) D.Lgs. n. 163/2006 (riproduttivo dell’art. 6, commi 4 e 6, l. 537/1993, come sostituito dall’art. 44 della l. n. 724/1994), oltre ad affermare il diritto dell’appaltatore alla revisione, detta anche il criterio e il procedimento in base al quale pervenire alla determinazione oggettiva del “miglior prezzo contrattuale”, demandando all'Istat la relativa indagine semestrale sui dati risultanti dal complesso delle aggiudicazioni dei beni e servizi. Tuttavia, poiché la disciplina legale richiamata non è mai stata attuata nella parte in cui prevede l’elaborazione, da parte dell’Istat, di particolari indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi, rilevate su base semestrale, la revisione dei prezzi di appalto per ciò che attiene a materiali, beni di consumo ecc. - deve essere operata sulla base degli indici di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. FOI), pubblicati mensilmente dallo stesso Istituto, con la precisazione, tuttavia, che l'utilizzo di tale parametro non esime la stazione appaltante dal dovere di istruire il procedimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria determinazione discrezionale, e segna il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall'impresa, non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale (Tar Bolzano, sez. I, 11 giugno 2013, n. 215; nello stesso Tar Bari, sez. I, 25 febbraio 2012, n. 680, e Cons. St., sez. V, 8 maggio 2002 n. 2461).
3.2. Per quanto riguarda la revisione del costo del personale, questa va calcolata sulla base delle tabelle FISE allegate ai CCNL.
3.3. Per ciò che riguarda gli accessori di legge, va rilevato che le somme spettanti a titolo di revisione dei prezzi costituiscono un debito di valuta (e non di valore) e, pertanto, sono soggette alla corresponsione di interessi per il ritardato pagamento, ricadendo nell'ambito di applicazione d.lgs. 231/2002 ; per la decorrenza degli interessi, trova applicazione l’art. 4 del citato d.lgs. 231/2002.

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, 11 dicembre 2013, n. 02424
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