Accedi a LexEureka

Revisione dei prezzi

Contratti pubblici

Giurisdizione del G.A. in tema di clausola di revisione del prezzo nei contratti pubblici ad esecuzione continuata o periodica. Carattere imperativo e inderogabile della clausola di revisione del prezzo di un appalto pubblico di servizi, di cui all'art. 115 D.Lgs. n. 163/2006. Eterointegrabilità del contratto di appalto che escluda o limiti la revisione dei prezzi. Idoneità delle richieste di adeguamento dei prezzi ad interrompere la prescrizione
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 2, Sentenza 3 giugno 2013, n. 01293

Principio

1. Giurisdizione del G.A. in tema di clausola di revisione del prezzo nei contratti pubblici ad esecuzione continuata o periodica.
Ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera e), punto 2, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, sono incluse nell’ambito della giurisdizione del G.A. le questioni attinenti alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

2. Carattere imperativo e inderogabile della clausola di revisione del prezzo di un appalto pubblico di servizi, di cui all'art. 115 D.Lgs. n. 163/2006. Eterointegrabilità del contratto di appalto che escluda o limiti la revisione dei prezzi.
2.1. L’art. 115 D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale «tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo», prevale sulla disposizione di diritto comune, volta a disciplinare il contratto di appalto di marca privatistica, contemplata dall’art. 1664 del codice civile, a mente della quale «qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni del costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo». Ciò dipende dalla specialità di disciplina dell’appalto pubblico, la quale rinviene, non a caso, uno degli elementi di peculiarità proprio nella diversa funzione che la clausola di revisione del prezzo è destinata a svolgere nella dinamica dei rapporti tra Stazione appaltante e appaltatore. E invero, mentre nel contratto di appalto privato la revisione del prezzo è da ascrivere alla categoria degli strumenti volti a porre rimedio alle alterazioni del sinallagma contrattuale legate a fattori imprevedibili, ben potendo operare anche a favore del committente, nel contratto di appalto pubblico la clausola risponde all’esigenza di preservare l’appaltatore in senso assoluto da ogni alea, garantendo una esecuzione dell’appalto immune da ogni tendenza al ribasso, legata alla eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione per l’interlocutore privato connessa ad ogni mutamento delle condizioni del mercato, con compromissione dell’interesse pubblico ad una esecuzione a regola d’arte di quanto oggetto dell’appalto.
2.2. Per il carattere di norma imperativa che, dunque, non può essere derogata da diversa volontà delle parti, la clausola di revisione del prezzo di un appalto pubblico di servizi, di cui all'art. 115 D.Lgs. n. 163/2006, si impone alla Stazione appaltante e alla controparte privata anche in caso di diversa e confliggente pattuizione, trovando applicazione il particolare meccanismo di sostituzione automatica di clausole nulle perché difformi dalla legge, in base all’articolo 1339 del codice civile (vedi, sul punto, TAR Lecce, Sezione Terza, 25 ottobre 2012, n.1944).
2.3. È nulla la clausola del contratto di appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili e servizi complementari di igiene urbana, con cui viene escluso l'adeguamento dei prezzi e deve essere pertanto sostituita ad essa il diverso meccanismo di revisione del prezzo di cui all’art. 115 D.Lgs. n. 163/2006. Da tanto consegue il diritto dell'appaltatore di vedersi riconoscere le differenze a titolo di revisione del prezzo che l’amministrazione comunale è tenuta a calcolare sulla base del generale indice F.O.I (indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati) mensilmente pubblicato dall’I.S.T.A.T.

3. Idoneità delle richieste di adeguamento dei prezzi ad interrompere la prescrizione.
Costituiscono validi atti interruttivi della prescrizione le richieste di adeguamento dei prezzi formulate dall'appaltatore con fondamento sulla clausola nulla per contrarietà all'art. 115 D.Lgs. n. 163/2006; ciò che rileva ai fini interruttivi è la volontà di esercitare il proprio diritto di credito, la qual cosa risulta dall’articolo 2943, comma 4, c.c., che prevede che «la prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore».

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 2, 3 giugno 2013, n. 01293
Caricamento in corso