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Revisione dei prezzi

Contratti pubblici

Costituzionalità dell'art. 133, comma 1, lett. e) n. 2 c.p.a. nella parte in cui attribuisce al G.A. la giurisdizione in tema di revisione dei prezzi. Ratio dell'istituto della revisione dei prezzi in tema di contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa relativa a servizi o forniture
T.A.R. Puglia Bari, Sez. 1, Sentenza 23 maggio 2013, n. 00811

Principio

1. Sulla costituzionalità dell'art. 133, comma 1, lett. e) n. 2 c.p.a. nella parte in cui attribuisce al G.A. la giurisdizione in tema di revisione dei prezzi.
1.1. La pretesa correlata alla revisione dei prezzi contrattuali ha consistenza di vero e proprio diritto di credito che sorge per effetto della sussistenza, nella fattispecie concreta, degli elementi costitutivi previsti dalla legge; quand’anche manchi un’espressa previsione contrattuale ovvero, ove presente, sia di contenuto difforme (cfr., per tutte, T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, n.1634 del 5.9.2012).
1.2. Per costante orientamento espresso dalla giurisprudenza costituzionale, l’attribuzione al giudice amministrativo di particolari materie in giurisdizione esclusiva si giustifica solo in virtù dello stretto intreccio, riscontrabile nella materia assegnata, tra diritti soggettivi ed interessi legittimi (cfr. da ultimo Corte cost., 5.2.2010, n.35).
1.3. Alla luce delle più recenti elaborazioni teoriche dell’interesse legittimo e a fronte dell’ormai raggiunta equiparazione sul piano degli strumenti di tutela, il discrimine tra le due - tradizionalmente - distinte situazioni giuridiche soggettive non è in generale di facile individuazione; in particolare negli ambiti più decisamente attratti nell’orbita del potere pubblicistico. La visione formalistica dell’interesse legittimo più risalente ha, infatti, ceduto il passo ad una versione che ne valorizza il dato sostanziale, con conseguente ridefinizione degli spazi che lo separavano dal vero e proprio diritto e delle relative zone grigie. Si registra quindi un processo di identificazione in itinere, che sempre più spesso implica quella “confusione” tra posizioni soggettive, quei margini di incertezza, sulla cui scorta si giustifica la scelta della concentrazione della giurisdizione in capo ad un unico giudice, ispirata al principio di effettività della tutela giurisdizionale. 
1.4. Ai fini della valutazione della “peculiarità” della materia ai sensi e per gli effetti dell’art.103 Cost.  - e, conseguentemente, della compatibilità costituzionale della scelta legislativa di ampliare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - non può non assumere centralità il grado di rilevanza pubblicistica del complesso degli interessi coinvolti.
1.5. Le controversie in materia di revisione dei prezzi di cui all'art. 115 D.Lgs. n. 163/2006 (già art. 6, comma 4, legge n. 537/1993) si inscrivono in un ambito - quale quello degli appalti pubblici - che nell’orbita della rilevanza pubblicistica risulta completamente attratto, avuto riguardo all’assetto complessivamente raggiunto dalla normativa di settore. La stessa costruzione dell’obbligazione “ex lege”, nell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza, risponde a finalità di rilevanza strettamente pubblicistica. E peraltro, anche riguardata dal punto di vista dell’appaltatore, concreta uno strumento di reazione proprio alla posizione di supremazia della pubblica Amministrazione legata alla tutela di interessi che trascendono la dimensione tipicamente privatistica; supremazia che il meccanismo di integrazione automatica del contratto presuppone e suggella.
1.6. Gli interessi tutelati dall'istituto della revisione dei prezzi - quello privato dell’appaltatore alla conservazione dell’utile previsto al momento dell’assunzione del vincolo contrattuale e quello pubblico dell’Amministrazione alla conservazione del livello qualitativo della prestazione - appaiono tanto strettamente intrecciati in funzione l’uno dell’altro da giustificare pienamente l’attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Attribuzione, peraltro, conforme al principio di concentrazione dei mezzi di tutela, espressione del canone costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.).

2. Ratio dell'istituto della revisione dei prezzi in tema di contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa relativa a servizi o forniture.
2.1. L’istituto della revisione prezzi riguarda (senza eccezioni) tutti i contratti pubblici inerenti servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa, qualificabili come appalti. Il meccanismo revisionale ha lo scopo di tutelare il pubblico interesse a che le prestazioni di beni e servizi da parte degli appaltatori della pubblica Amministrazione non subiscano con il tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell’offerta, sconvolgendo il quadro finanziario sulla cui base è stato stipulato il contratto (si veda sul punto la citata sentenza di questa Sezione n.1634/2012; in termini la precedente n.670 del 23.2.2010 nonché, sempre recentemente, C.d.S., Sez.VI, n.3568 del 9.6.2009 e n.4065 del 19.6.2009).
2.2. L'art. 6 legge n. 537/1993 prima e l'art. 115 D.Lgs. n. 163/2006 ove recano una disposizione che è unanimemente interpretata quale norma imperativa, che sostituisce di diritto eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici (di servizi e forniture) ad esecuzione periodica o continuativa (ex multis: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2008, n. 3994; 16 giugno 2003 n. 3373; 8 maggio 2002 n. 2461; 19 febbraio 2003 n. 916; cfr. anche questa Sezione, 23.2.2010, n.670).
2.3. Ai fini della quantificazione delle somme spettanti a titolo di revisione prezzi, in considerazione della mancata attuazione del comma 6° dell'art. 6 legge n. 537/1993 (il quale prevedeva ISTAT avrebbe curato la rilevazione dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni), è stato individuato dalla giurisprudenza un meccanismo sostitutivo destinato ad operare in via suppletiva (sul punto, si veda da ultimo C.d.S., sez. V, n.7254 del 1°.10.2010 e n.2786 del 9.6.2008; si vedano inoltre le già citate sentenze della Sez.VI del C.d.S. nn.4065 e n.3568 del 2009 e di questa Sezione n.1634/2012), venendo ancorato il calcolo del quanutm revisionale all’indice (medio del paniere) di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.), mensilmente pubblicato dal medesimo I.S.T.A.T.
2.4. Poiché il compenso revisionale ha natura di debito di valuta, lo stesso è soggetto alla corresponsione degli interessi legali dalla costituzione in mora sino al soddisfo.

T.A.R. Puglia Bari, Sez. 1, 23 maggio 2013, n. 00811
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