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Revisione dei prezzi

Contratti pubblici

Sul diritto del contraente privato a conseguire la revisione dei prezzi convenuti con un contratto di durata con la P.A. Rimedi di tutela nel caso in cui il privato esegua prestazioni a favore della P.A. in presenza di proroghe nulle
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 3, Sentenza 26 aprile 2013, n. 01208

Principio

1. Sul diritto del contraente privato a conseguire la revisione dei prezzi convenuti con un contratto di durata con la P.A.
1.1. L'istituto della revisione dei prezzi è reso obbligatorio dal comma 4 dell'art. 44 della L. n. 724/94, come richiamato dall'art. 115 cod. contratti; la revisione dei prezzi, nei contratti di durata è da considerarsi in essi inserita de iure poiché mira alla tutela dell'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi da parte degli appaltatori delle amministrazioni pubbliche non subiscano nel tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell'offerta, con conseguente incapacità per il fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni (C. Stato, sez. V, sent. n. 6709 del 2/1172009) ed opera anche ove non sia espressamente enunciata, in applicazione del meccanismo previsto dall'art. 1339 del c.c. (in termini TAR Sicilia Catania, sent. n. 697 del 31/03/2012, sent. n. 5327 del 2/11/2010 e copiosa giurisprudenza in tali sentenze richiamata).
1.2. Sussiste il diritto del contraente privato a conseguire la revisione dei prezzi convenuti con un contratto di durata con la P.A., non solo quando date clausola sia inserita in contratto, ma anche quando tale clausola non sia espressamente prevista nel contratto; la revisione dei prezzi è de iure operativa, ma solo per il tempo di durata del contratto e non anche per le sue successive proroghe o taciti rinnovi, in quanto gli stessi sono di diritto nulli. In altri termini, la valida sussistenza di un contratto di fornitura di beni o servizi di durata pluriennale costituisce il necessario presupposto per l'operatività della clausola revisionale, anche se nel contratto non espressamente prevista.

2. Natura non innovativa del contratto originario dei provvedimenti con i quali l'Amministrazione Pubblica impone ai contraenti privati la prosecuzione dell'appalto.
I provvedimenti con i quali l'Amministrazione Pubblica impone ai contraenti privati la prosecuzione del servizio non hanno forza innovativa sul contratto originario, se detti provvedimenti non producono rinegoziazione delle condizioni originarie del contratto e del prezzo come già fissato, ma si limitano a disporre la proroga alle medesime condizioni del contratto originario. In questi casi si tratta di delibere prive di valenza contrattuale, in quanto non richiedono la partecipazione volitiva del contraente privato, nelle quali la proroga è prevista per limitati periodi di tempo ed alle stesse condizioni del contratto cui afferiscono. In questi casi, il valore dirimente che assume la eventuale rinnovazione (rinegoziazione) del contratto con l'impresa affidataria discende dall'ermeneusi dell'art. 6, L. n. 537/1993:
a) la ratio della disposizione di cui all'art. 6, cit., va individuata nella volontà di impedire la proroga automatica dei contratti di durata con le pubbliche amministrazioni, sostituita con la scelta consapevole della singola amministrazione di rinnovare o meno il contratto;
b) tale essendo la finalità della norma, non le si può tuttavia attribuire una interpretazione che escluda l'applicabilità della revisione del prezzo nel caso di rinnovo;
c) ciò facendo, si tenderebbe a disapplicare la disposizione contenuta nel comma 4, del medesimo art. 6, che, invece, prevede l'obbligo di inserimento in tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa della clausola di revisione periodica del prezzo (revisione che deve essere operata sulla base di una istruttoria), rendendo, in tal modo, tale clausola imprescindibile (cfr. Cons. St., Sez. V, decisione n. 4679 del 6 settembre 2007).

3. In caso di nullità delle proroghe del contratto intercorso con la P.A., il privato che abbia comunque espletato il servizio ha diritto soltanto al risarcimento del danno.
Allorché il contraente privato, in forza di proroghe nulle, abbia comunque espletato il servizio oltre la scadenza contrattuale, per tale periodo non può invocare l'applicazione della clausola revisionale che afferisce esclusivamente ai contratti validi ed efficaci, fermo restando il suo diritto ad effettuare eventuali richieste di natura risarcitoria, dando la prova, in quella sede, della differenza tra il costo reale del servizio prestato in esecuzione delle ordinanze di proroga di cui è stato fatto oggetto e i minori corrispettivi conseguiti (in termini TAR Catania, Sez. I, sent. n. 1155 del 12 maggio 2011).

T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 3, 26 aprile 2013, n. 01208
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