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Revisione dei prezzi

Contratti pubblici

Sull'obbligo della Stazione appaltante di concludere il procedimento di revisione dei prezzi avviato su istanza di parte
T.A.R. Veneto, Sez. 1, Sentenza 15 aprile 2013, n. 00561

Principio

1. Sull'obbligo della Stazione appaltante di concludere il procedimento di revisione dei prezzi avviato su istanza di parte.

1.1. Ai sensi delll'art. 115 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 la revisione dei prezzi è demandata ad una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi, sulla base di dati che sono ora forniti dalla Sezione Centrale dell’Osservatorio dei contratti pubblici di servizi e forniture (art. 7, commi 4 lett. c e 5 d.lgs. 163/2006). 
1.2. Una volta avviato con istanza di parte, il procedimento di revisione dei prezzi deve essere concluso mediante l’adozione di un provvedimento espresso, di contenuto positivo o negativo. In tale sede, in cui conserva un indubbio margine discrezionale nella valutazioni da effettuare, l’Amministrazione può alternativamente riconoscere la revisione o negarla, motivando in base agli esiti dell’istruttoria e alle eventuali eccezioni impeditive o estintive che dovesse ritenere dirimenti.
1.3. Ove la Stazione appaltante non provveda all’attivazione del richiesto procedimento di revisione dei prezzi, il G.A. ha il potere di dichiarare l’obbligo dell’intimata amministrazione di pronunciarsi sulla istanza di riconoscimento del compenso revisionale.

T.A.R. Veneto, Sez. 1, 15 aprile 2013, n. 00561
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