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Retrocessione

Espropriazione per pubblica utilità Giustizia amministrativa

Necessaria inerenza tra apprensione di un bene privato per motivi di pubblica utilità e realizzazione dell'opera pubblica. Impossibilità di ricorrere al procedimento espropriativo per p.u. per il mero fine di accrescere il patrimonio immobiliare dell'Amministrazione. Esperibilità della domanda di retrocessione nel caso in cui il procedimento espropriativo sia stato concluso con atto di cessione volontaria. Diritto alla retrocessione. Accertamento dei presupposti in sede giurisdizionale. Necessità. Natura costitutiva della sentenza. Risarcimento del danno per perdita del diritto alla retrocessione. Criteri di determinazione del danno. Perdita del diritto alla retrocessione. Prescrizione
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, Sentenza 27 dicembre 2013, n. 02966

Principio

1. Necessaria inerenza tra apprensione di un bene privato per motivi di pubblica utilità e realizzazione dell'opera pubblica. Impossibilità di ricorrere al procedimento espropriativo per p.u. per il mero fine di accrescere il patrimonio immobiliare dell'Amministrazione.
1.1. Allorquando l'Amministrazione e privato convengano il trasferimento di aree fondiarie nell’ambito di un procedimento espropriativo, tale procedimento, imponendo al privato la perdita dei suoi beni, deve ritenersi attivato solo al fine di soddisfare interessi di pubblica utilità previamente determinati, come previsto dall’art. 42 della Costituzione. 
1.2. La procedura espropriativa non può essere utilizzata per l’incremento del patrimonio immobiliare dell’amministrazione né per finalità non predeterminate o diverse da quelle per le quali si esercita il potere di ablazione dei diritti altrui. 

2. Esperibilità della domanda di retrocessione nel caso in cui il procedimento espropriativo sia stato concluso con atto di cessione volontaria.
2.1. Non osta all'esercizio del diritto alla retrocessione, la cessione volontaria dei beni, in quanto l’istituto della retrocessione dei beni si applica pure quando il procedimento espropriativo si sia concluso con un atto di cessione anziché con un decreto d’esproprio (Cons. Stato, IV, 6 maggio 1989 n. 287; Cass. 12 gennaio 1988 n. 144).
2.2. Nel caso di cessione volontaria concordata nell'ambito di una procedura espropriativa, la clausola, con cui venga convenuto che l’amministrazione avrebbe potuto dare ai beni appresi quella destinazione che nel proprio interesse avrebbe reputato maggiormente utile, non possa costituire rinuncia del privato, titolare dei beni appresi, a esercitare il diritto alla retrocessione per mancata utilizzazione dei medesimi beni per la realizzazione dell'opera pubblica per cui erano stati espropriati.

3. Diritto alla retrocessione. Accertamento dei presupposti in sede giurisdizionale. Necessità. Natura costitutiva della sentenza.
3.1. Il diritto alla retrocessione non risolve ex tunc il precedente trasferimento coattivo, ma attribuisce all'espropriato la facoltà - rectius il diritto potestativo - di ottenere la restituzione del bene verso il pagamento di un prezzo commisurato all'indennizzo in precedente da lui percepito in conseguenza dell'ablazione (Cassazione civile sez. I, 25 febbraio 1998 n. 2057).
3.2. La cd. retrocessione è attuata solo dalla pronuncia del giudice che ha natura costitutiva e determina con efficacia ex nunc un nuovo trasferimento, in direzione inversa, dall'espropriante verso l'espropriato, della proprietà del bene (cfr., per riferimenti Cass. sent.ze 6622-1983; 575, 5979-1985; 6492-1990; 2715-1992).
3.3. Il ritrasferimento dell'immobile presuppone, per un verso, l'accertamento dei presupposti da cui consegue, per l'espropriato, il diritto ad ottenere la retrocessione e, per altro verso, la determinazione del prezzo dietro pagamento del quale la retrocessione è in concreto attuata.
3.4. Ove risulti che parte ricorrente non abbia richiesto alla PA di concordare il corrispettivo della retrocessione, né attivato la procedura prevista dall’art. 48 del d.P.R. n. 327/2001, relativa alle modalità di determinazione non consensuale, né chiesto la liquidazione giudiziale della somma dovuta per il ritrasferimento del bene, la domanda giudiziale proposta deve considerarsi limitata all’accertamento dei presupposti del diritto alla retrocessione e non si poteva estendere alla pronuncia del trasferimento medesimo.
3.5. Nelle ipotesi di retrocessione, l'effetto ex nunc del ritrasferimento del bene è riconducibile alla sentenza definitiva che, nel difetto di accordo delle parti, determini il prezzo della retrocessione, poiché solo con questa pronuncia - di natura costitutiva - vien meno il titolo legittimante la proprietà e il possesso dell'espropriante (cfr. Cassazione civile sez. I, 27 gennaio 1998 n. 771). 

4. Risarcimento del danno per perdita del diritto alla retrocessione. Criteri di determinazione del danno.
4.1. Qualora il giudice adito dal privato che domandi la retrocessione dei beni appresi e non utilizzati nell'ambito di una procedura espropriativa, ove la sentenza constati l'impossibilità della concreta attuazione del diritto alla retrocessione (perché illecitamente il bene è stato fatto oggetto di una occupazione irreversibile sine titulo, o per altra ragione), in quello stesso momento prende vita il correlativo diritto del retrocessionario al risarcimento, che non sorge insieme al diritto (potestativo) alla retrocessione, nè è da questo assorbito, ma ne rimane distinto ed è solo conseguenziale al suo utile esercizio, se la restituzione del bene risulti impossibile (cfr. Cass. n. 6492 del 1990).
4.2. Il risarcimento del danno patito per la mancata retrocessione va commisurato alla differenza tra il valore venale del bene al momento della sentenza di accertamento del diritto alla retrocessione ed il prezzo che l'espropriante avrebbe dovuto corrispondere se la restituzione dei beni fosse stata concretamente possibile, valutandosi il bene da retrocedere con gli stessi criteri con cui è stata determinata l'indennità di esproprio ( art. 48 del DPR 327/01; v. anche Cass. 30 novembre 1985 n. 5979; Cassazione civile, sez. I, 27/01/1998, n. 771).
4.3. In mancanza di determinazione convenzionale o amministrativa del corrispettivo della cessione con riguardo al momento del ritrasferimento (art. 48 del DPR 327/2001), o di richiesta di determinazione giudiziale al giudice competente, è escluso che sia possibile condannare l’amministrazione al risarcimento dei danni, mancando uno degli elementi essenziali per la determinazione del quantum.

5. Perdita del diritto alla retrocessione. Prescrizione.
5.1. Il diritto alla retrocessione insorge in capo all’interessato nel momento, costituente anche il “dies a quo” del relativo termine prescrizionale di dieci anni, in cui diviene giuridicamente impossibile la realizzazione dell'opera pubblica (cfr. Cass., sez. I, 26 gennaio 1993 n. 954; v. altresì TAR Lombardia, Milano, sez. III, 26/01/2012 n. 274; Cons. Stato, IV, 24/08/2012 n. 4597).
5.2. Al fine di verificare il momento in cui l’espropriato può esercitare il diritto potestativo alla retrocessione, occorre far riferimento alla situazione di fatto, obiettiva e concreta, tale da dare la certezza della sopravvenuta impossibilità del compimento dell’opera considerata nella dichiarazione di pubblica utilità (cfr. Cass., sez. I, 10 gennaio 2000 n. 150, secondo cui la scadenza del termine per il compimento dei lavori, che comporta la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, fa decorrere il termine prescrizionale decennale del diritto alla retrocessione; cfr. Cass., sez. I, 11 novembre 2003 n. 16904, secondo cui, ove la realizzazione dell’opera prevista nella dichiarazione di pubblica utilità divenga giuridicamente impossibile anche per effetto di un mutamento nelle scelte di politica urbanistica che si sostanzino nella formale manifestazione della volontà dell'Amministrazione pubblica di non utilizzare il bene per gli scopi cui l’espropriazione era finalizzata, ciò in un momento anteriore all’emanazione del decreto di esproprio, il termine di prescrizione del relativo diritto alla retrocessione totale deve farsi decorrere dal giorno dell’emanazione anzidetta, atteso che, in forza della norma generale, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e che, del resto, la sopra indicata retrocessione presuppone un valido ed efficace decreto di espropriazione).
5.3. Laddove risulti prescritto il diritto di retrocessione, ciò esclude che il proprietario del bene appreso possa chiedere il risarcimento del danno per l’impossibilità del suo esercizio. In questa ipotesi fa difetto un nesso causale tra l'azione amministrativa e la lesione di una posizione di vantaggio che è collegata ad un'attività, quella funzionale alla realizzazione del diritto potestativo di ottenere la retrocessione del bene, che lo stesso soggetto non ha inteso esercitare: omissione che ha inciso in modo determinante nella produzione del danno lamentato (Cassazione civile sez. I, 30 settembre 2005 n. 19211). Ove, dunque, sia stato eliminato in radice il diritto potestativo alla retrocessione, è altresì eliminato il diritto al risarcimento del danno per equivalente (Cass., sez. I, 03 novembre 1994 n. 9051; Cass. n. 2715/92).

6. (segue): nel caso di retrocessione parziale.
6.1. La domanda di retrocessione parziale (sia ai sensi dell’articolo 60 l. 2359/1865, sia ai sensi dell'articolo 48 del testo unico degli espropri) presuppone che l’amministrazione, nell’esercizio di un potere discrezionale abbia formalmente manifestato la volontà di non utilizzare uno o più fondi espropriati e gli scopi cui l'espropriazione era finalizzata (Cass., sez. un., 13 aprile 2000 n. 134; Cass. 23323/2009). 
6.2. Allorquando difetti in radice la dichiarazione di inservibilità, ne consegue che nessun risarcimento è dovuto al privato titolare del bene appreso.

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, 27 dicembre 2013, n. 02966
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