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Retribuzione del lavoro straordinario

Forze armate e di pubblica sicurezza, leva militare e servizio civile

Sulla retribuibilità del lavoro straordinario prestato da agente appartenente alla Polizia di Stato nell'ambito del servizio di scorta e sicurezza
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 6, Sentenza 31 luglio 2012, n. 03707

Principio

Sulla retribuibilità del lavoro straordinario prestato da agente appartenente alla Polizia di Stato nell'ambito del servizio di scorta e sicurezza.

1. In tema di servizio di scorta, la remunerazione del lavoro straordinario sfugge alla necessità della preventiva autorizzazione al lavoro, dovendosi ritenere connaturata al particolare tipo di attività richiesta all’opposto, di “scorta e sicurezza”. Il servizio di scorta (da parte, nel caso di specie, dalla Polizia di Stato), infatti, è attribuito sulla base di un procedimento di rigorosa indagine sulla necessità della stessa e, una volta concesso, sfugge ‘ex se’ a qualsivoglia disciplina oraria, dovendo la scorta seguire la persona protetta in tutti i suoi spostamenti di carattere funzionale o privato. Il servizio scorta esula quindi dai parametri usuali del lavoro straordinario in quanto tale e, pertanto, ove concessa, rende implicito il pagamento del monte ore effettivamente prestato (v. Sent. nn. 2044, 2046 e 2048 del 2011 di questa Sezione nonché, nello stesso senso, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 15 novembre 2010 , n. 14062).
2. La peculiarità del servizio scorte impone l’applicazione dell’art. 63 L. n. 121/1981 secondo cui «quando le esigenze lo richiedano gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422…». Chiaro è, quindi, il riferimento nella legge alla obbligatorietà della prestazione del servizio in eccedenza e dell'altrettanto inderogabile diritto alla retribuzione: «pertanto non appaiono in alcun modo giustificabili limitazioni del compenso per le ore di straordinario imposte da obiettive esigenze di servizio (aspetto quest'ultimo che è disvelato dalla incontestata esistenza di specifica autorizzazione in sede locale) per motivi di pianificazione "centrale" della spesa e la conseguente dissociazione tra capacità del Dirigente locale ad ordinare la prestazione, ma ai soli fini di servizio e senza conseguenze sul piano contrattuale» (T.A.R. Reggio Calabria Calabria sez. I, 25 maggio 2011,n. 445; cfr., anche, T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 12 maggio 2010 , n. 313).
3. Quanto al riposo compensativo, l’art. 15 co. 4 dell’A.N.Q. (Accordo Nazionale Quadro), in base al quale è consentito all’Amministrazione di commutare le ore di straordinario in ore di riposo compensativo, è riferito al solo straordinario programmato e non retribuito; non è, quindi, applicabile allo straordinario svolto nell’ambito del servizio scorte che, per la sua stessa natura, sfugge a qualsivoglia programmazione determinandosi in ragione di esigenze mutevoli e contingenti direttamente legate alle necessità di protezione sottese al servizio in questione. Lo straordinario effettuato nell’ambito del servizio scorte, obbligatorio per superiori esigenze di servizio, è eccentrico rispetto a quello riconducibile ad altre esigenze di servizio e sfugge a qualsivoglia programmazione.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 6, 31 luglio 2012, n. 03707
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