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Retribuzione del lavoro straordinario

Forze armate e di pubblica sicurezza, leva militare e servizio civile

Sulla retribuibilità del lavoro straordinario, subordinatamente all'esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’ordinario orario di lavoro
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, Sentenza 13 giugno 2012, n. 00588

Principio

Sulla retribuibilità del lavoro straordinario, subordinatamente all'esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’ordinario orario di lavoro.

1. La retribuibilità del lavoro straordinario è, in via di principio, condizionata all'esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’ordinario orario di lavoro. Detta autorizzazione svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata l’azione della Pubblica amministrazione.
2. Nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo non è, di per sé sola, sufficiente a radicare il diritto alla relativa retribuzione (e il corrispondente obbligo dell’amministrazione di corrisponderla), atteso che, altrimenti, si determinerebbe l’equiparazione del lavoro straordinario autorizzato rispetto a quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, compensando attività lavorative svolte in via di fatto non rispondenti ad alcuna riconosciuta necessità (Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2004 n. 1532). 
3. L'autorizzazione al lavoro straordinario (che di regola deve essere preventiva, ma che tuttavia può assumere eccezionalmente anche la forma del provvedimento in sanatoria, ex post) implica la verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro (Cons. Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2003 n. 8522; Sez. V, 10 febbraio 2004 n. 472, 27 giugno 2001 n. 3503, 8 marzo 2001 n. 1352; Sez. VI, 14 marzo 2002 n. 1531), rappresentando anche lo strumento più adeguato per evitare incontrollate erogazioni di somme per prestazioni di lavoro straordinario, con concreta possibilità di superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio (con evidente nocumento dell’equilibrio finanziario dei conti pubblici). 
4. La formale preventiva autorizzazione al lavoro straordinario deve costituire per l’amministrazione anche lo strumento per l’opportuna ed adeguata valutazione delle concrete esigenze dei propri uffici (quanto al loro concreto funzionamento, alla loro effettiva capacità di perseguire i compiti ed espletare le funzioni attribuite dalla legge, nonché alla organizzazione delle risorse umane ed alla loro adeguatezza), onde evitare che il sistematico ed indiscriminato ricorso allo straordinario costituisca elemento di programmazione dell’ordinario lavoro di ufficio.
5. In circostanze straordinarie l’autorizzazione al lavoro straordinario può intervenire ex post, a sanatoria, quando lo svolgimento della prestazione sia dovuto ad eccezionali ed improcrastinabili esigenze di servizio (Consiglio di Stato, sez. V, 10 novembre 2010 n. 7991 e 9 marzo 2010 n. 1370). In particolare, la sussistenza di autorizzazione implicita è stata eccezionalmente riconosciuta in casi od eventi straordinari in cui la prestazione sia avvenuta nell'ambito di specifiche ed individuate attività cui il dipendente doveva obbligatoriamente partecipare ovvero nel caso di un servizio indispensabile che l’amministrazione era obbligata a garantire, trattandosi di compiti irrinunciabili di assistenza (Consiglio di Stato, sez. III, 12 aprile 2011, n. 2264).
6. Nel pubblico impiego, il diritto al compenso per lavoro straordinario non si collega al solo fatto della continuazione dell’attività lavorativa oltre il normale orario, bensì è ancorato alla ricorrenza di ben diversi e dimostrati presupposti costituiti dalla presenza di autorizzazione alle prestazioni di lavoro straordinario, preventiva od a sanatoria, ovvero a documentati eventi che, a causa della loro straordinarietà, possano ricondursi alla fattispecie dell’autorizzazione implicita.
7. Con specifico riferimento al rapporto di pubblico impiego dei militari, seppur il particolare status di questi ultimi non consenta loro in via generale di contestare l’organizzazione degli uffici e dei servizi cui sono addetti, con conseguente obbligo alla effettiva e completa prestazione lavorativa ordinata, nondimeno gli ordini di servizio costituiscono, automaticamente ed implicitamente, autorizzazione allo svolgimento di prestazioni lavorative eccedenti l’ordinario orario di lavoro. Diversamente opinando, infatti, verrebbero, da un lato, ad essere frustrate le finalità di garanzia del buon andamento dell’Amministrazione sopra delineate, che interessano necessariamente anche l’amministrazione militare, e, dall’altro, in palese violazione del principio di legalità e di imparzialità, si finirebbe per attribuire di fatto potestà autorizzatorie alla effettuazione di lavoro straordinario a soggetti che, in base alla ripartizione di competenze propria della scala gerarchica, tale specifica competenza non hanno (TAR Lazio, Roma, sez. II, 3 marzo 2011, n. 1984).
8. Va rigettata la domanda di retribuzione delle ore di lavoro straordinario ove non sia stata fornita la prova dell’intervenuta autorizzazione preventiva per lo svolgimento dell’attività di lavoro straordinario di cui si chiede il pagamento. Il riscontro documentale degli atti autorizzativi risulta decisivo ai fini del riconoscimento della richiesta formulata da parte ricorrente, né può ragionevolmente ritenersi che, considerata l’esigibilità delle prestazioni di lavoro straordinario nel comparto sicurezza e la natura e tipologia delle prestazioni lavorative dei dipendenti della Polizia di Stato, eventuali “ordini di servizio” possano essere automaticamente considerati come provvedimenti impliciti di autorizzazione, atteso che qualsiasi attività posta in essere dal dipendente è ricollegabile sempre ad un ordine di servizio. Né, d’altro canto, è utile il richiamo all’art. 63, comma 4, della legge n. 121/81, atteso che solo in presenza di eventi straordinari o di situazioni eccezionali è consentito invocare l’autorizzazione implicita o, comunque, successiva rispetto al tempo di svolgimento dell’attività lavorativa. 
9. In tema di pubblico impiego dei militari o degli appartenenti alle forze dell'ordine, il contemperamento della pluralità degli interessi (pubblici e privati) in gioco in tale materia (rispetto delle previsioni di bilancio, continuità ed effettività del funzionamento degli uffici pubblici, tutela dell’integrità psico-fisica e della dignità del prestatore di lavoro), cui risponde la funzione dell’autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario, consente di valutare positivamente quelle misure che, in presenza di accertate, indilazionabili e quotidiane esigenze di servizio, anche per rispettare i ristretti limiti finanziari entro cui è consentito liquidare le prestazioni di lavoro straordinario, prevedono la possibilità di compensare le predette prestazioni lavorative straordinarie con riposi, in modo da salvaguardare altresì l’integrità psico-fisica del lavoratore (Cit. Tar Lazio, Roma n. 1984/2011).

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, 13 giugno 2012, n. 00588
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