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Retribuzione del lavoro straordinario

Forze armate e di pubblica sicurezza, leva militare e servizio civile

Sul diritto degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria alla retribuzione delle ore di lavoro straordinario e sul cumulo dell'indennizzo ex art. 10, comma 3, d.P.R. n. 170/2010
T.A.R. Emilia Romagna Parma, Sez. 1, Sentenza 7 febbraio 2013, n. 00038

Principio

Sul diritto degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria alla retribuzione delle ore di lavoro straordinario e sul cumulo dell'indennizzo ex art. 10, comma 3, d.P.R. n. 170/2010.

La funzione della retribuzione per lavoro straordinario è quella di ricompensare l’attività lavorativa prestata oltre il normale orario di lavoro, mentre le norme che riguardano il riposo compensativo per la prestazione non dovuta nel giorno destinato al riposo costituiscono una modalità per consentire al lavoratore, in primo luogo, di ripristinare il proprio equilibrio attraverso il risposo (che deve avvenire entro le due settimane successive) e di risarcire il lavoratore stesso con una sorta di indennizzo, il cui ammontare appare, peraltro, pressoché simbolico. Spetta pertanto al lavoratore sia il pagamento dello straordinario sia l'indennizzo ex art. 10, comma 3, d.P.R. n. 170/2010, quando abbia prestato la propria attività lavorativa nel giorno in cui gli spetterebbe il riposo ovvero nel giorno festivo, sia della fruizione del riposo compensativo con le cadenze contrattualmente previste (cfr. Cons. St., Sez. IV, 8 marzo 2012, n. 1342).

T.A.R. Emilia Romagna Parma, Sez. 1, 7 febbraio 2013, n. 00038
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