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Responsabilità solidale del proprietario del sito inquinato

Ambiente, parchi e aree protette

Ordinanza di rimozione di rifiuti. Violazione divieto di deposito o abbandono rifiuti nocivi commessa dal locatario. Art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006. Responsabilità solidale del proprietario del sito. Imputabilità soggettiva.
T.A.R. Sardegna, Sez. 1, Sentenza 11 novembre 2014, n. 00928

Principio

1. Ordinanza di rimozione di rifiuti. Violazione divieto di deposito o abbandono rifiuti nocivi commessa dal locatario. Art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006. Responsabilità solidale del proprietario del sito. Imputabilità soggettiva. 
1.1. Ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, è tenuto a procedere alla rimozione dei rifiuti - in solido con l’autore della violazione - il proprietario dell’area al quale la violazione del divieto di deposito o abbandono di rifiuti sia imputabile a titolo di dolo o colpa. E anche la giurisprudenza ha affermato la necessità di un ruolo in termini quanto meno di “colpa” del proprietario non autore o coautore dell’accumulo/abbandono dei rifiuti (cfr. Tar Sardegna, I, 5.6.2012 n. 560 e le pronunzie ivi citate del Consiglio di Stato Sez. V n. 1384 4 marzo 2011; Sez. II n. 2518 14 luglio 2010; V sez. n. 1612 del 19.3.2009 ; T.A.R. Lazio Sez. II ter n. 2388 del 18 marzo 2011; Tar Emilia Romagna, Parma, n. 281 dell’8 giugno 2010; T.A.R. Lazio Sez. II 3582 del 10 maggio 2005).
1.2. La mera “titolarità giuridica” del bene è elemento insufficiente per compiere un’imputazione di responsabilità, in modo automatico per (il solo) status. L’obbligo di rimozione deve invece trovare fondamento in “elementi ulteriori caratterizzanti la condotta del proprietario”; solo in tal caso il proprietario del sito diventa imputabile, unitamente a colui che ha posto in essere la condotta illecita.
1.3. Nel caso in cui la violazione del divieto di deposito/abbandono di rifiuti sia perpetrata dall’impresa affittuaria di un’area, il proprietario che eserciti poteri di accesso all’area medesima in forza di peculiari disposizioni contrattuali che prevedono l’utilizzazione del sito anche da parte della proprietà, è nelle condizioni di poter conoscere ed apprezzare la natura e la tipologia dei materiali accumulati, nonché i rischi per l’ambiente derivanti dall’attività svolta dall’affittuaria. La “frequentazione” del sito determina quindi una consapevolezza dello stato dei luoghi che si traduce nell’insorgenza di responsabilità a titolo di “colpa” in capo al proprietario del sito, che dunque risponderà in concorso con l’autore materiale dell’illecito.
1.4. Il proprietario di un'area interessata dalla presenza di rifiuti, acquisita consapevolezza del fatto, deve attivarsi immediatamente per la loro rimozione anche agendo in giudizio nei confronti del locatario (cfr. Cassazione, sez. III civile, del 22.3.2011 n. 6525). Sul proprietario grava dunque un “onere di controllo” sull’attività svolta dall’affittuario.

T.A.R. Sardegna, Sez. 1, 11 novembre 2014, n. 00928
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