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Requisito di regolarità contributiva

Contratti pubblici

Sull'esclusione dell'impresa concorrente in caso di mancanza di DURC regolare
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 3, Sentenza 19 giugno 2013, n. 01431

Principio

Sull'esclusione dell'impresa concorrente in caso di mancanza di DURC regolare.

1. L’art. 38, comma 1, lett. i) D.lgs 163/2006 dispone che sono esclusi dalle procedura di appalto pubblico i partecipanti “che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana”. Lo stesso art. 38, comma 2 - come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 - precisa che ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi quelle violazioni che sono ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Dopo la novella legislativa resta definitivamente chiarito che la mancanza di un DURC regolare comporta una presunzione legale iuris et de iure di gravità delle violazioni previdenziali, essendo la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti. La presenza di un DURC negativo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara obbliga la stazione appaltante ad escludere dalla procedura l'impresa interessata, senza che si possano effettuare apprezzamenti discrezionali in ordine alla gravità degli adempimenti, apprezzamenti impediti dal citato art. 38, comma 2 D.lgs 163/2006.
2. Ai fini dell’ammissione a procedure di gara pubbliche, non ha rilevanza la regolarizzazione postuma della posizione contributiva, in quanto successiva alla domanda di partecipazione; tale regolarizzazione, compiuta in corso di gara, vale solamente a eliminare il contenzioso tra l'impresa e l'ente previdenziale ma non ripristina retroattivamente le condizioni soggettive per partecipare alla procedura (cfr. Cons. Stato Ad. Plen. 8/2012). 
3. L'assenza del requisito della regolarità contributiva, costituendo condizione di partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, non può che comportare l'esclusione del concorrente non adempiente (sul punto espressamente Ad. Plen 8/2012).
4. In tema di esclusione di imprese dalle gare pubbliche per difetto di regolarità della posizione contributiva, non rileva l’esistenza di crediti dell'impresa interessata nei confronti di alcuni amministrazioni, non sussistendo la possibilità per l’impresa di porre in compensazione i crediti esigibili nei confronti di amministrazioni pubbliche con il debito previdenziale vantato da INPS e INAIL. Né rileva l'art. 4 DPR 207/2010, che prevede un meccanismo di supplenza da parte delle stazioni appaltanti in caso di morosità degli obblighi previdenziali, trattandosi di una disposizione che mira a favorire il pagamento degli oneri contributivi ma che non giustifica l’impresa inadempiente per essere venuta meno ai suoi doveri nei confronti degli enti di previdenza; la mancata attivazione del suddetto meccanismo non fa dunque venir meno le conseguenze derivanti dagli inadempimenti degli obblighi contributivi di cui l’impresa è personalmente responsabile e che incidono sui diritti dei lavoratori, le finanze pubbliche e la par condicio tra le imprese.

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 3, 19 giugno 2013, n. 01431
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