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Requisiti speciali

Contratti pubblici

Irregolarità fiscali rilevanti ai fini della partecipazione a procedure di gara pubblica
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 22 marzo 2013, n. 01633

Principio

1. Sui criteri da seguire nella verifica di anomalia dell'offerta.
1.1. La verifica di anomalia dell’offerta deve avere a oggetto la congruità dell’offerta economica non con riferimento a ciascuna singola voce di essa, ma nella sua interezza e globalità, servendo le giustificazioni dell’impresa, e il contraddittorio che su di esse s’instaura ai sensi dell'art. 86 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ad accertare l’effettiva sostenibilità e affidabilità dell’offerta nel suo complesso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2010, nr. 188).
1.2. Nelle procedure di affidamento del servizio di vigilanza armata, i valori del costo del lavoro, risultanti dalle tabelle del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ex art. 86 comma 3-bis D.Lgs. n. 163/2006, non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell’offerta sotto tale profilo: di modo che l’eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima ex se un giudizio di anomalia, potendo essere accettato quando risulti puntualmente (e rigorosamente) giustificato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2009, nr. 1451; in termini, anche Cons. Stato, sez. VI, 21 luglio 2010, nr. 4783).

2. Irregolarità fiscali rilevanti ai fini della partecipazione a procedure di gara pubblica.
2.1. La presenza di provvedimenti del fisco di rateizzazione dei debiti tributari, purché anteriore alla presentazione dell’offerta, determina una sostanziale novazione dell’obbligazione tributaria, in modo da escludere che possa trattarsi di violazione “definitivamente accertata” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 agosto 2010, nr. 5968; id., 23 ottobre 2007, nr. 5575; Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 2005, nr. 4817; Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2002, nr. 3733; id., 24 marzo 2001, nr. 1706).
2.2. Ove la cartella di pagamento pervenga all’impresa offerente in corso di gara, ma la stessa tempestivamente impugnata e cautelarmente sospesa, il che consente di escludere che detta irregolarità fiscale potesse qualificarsi come riferita a violazione definitivamente accertata (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 dicembre 2003, nr. 7836).
2.3. Qualora, anteriormente alla stipulazione del contratto di appalto, l’impresa aggiudicataria di gara pubblica abbia ottenuto lo sgravio totale del debito de quo, è cioè il riconoscimento della sua non debenza, vale il principio secondo cui le situazioni di irregolarità non rilevano, ancorché non dichiarate perché non note al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, se sopravvenute nel corso di essa e siano state rimosse prima della sua conclusione con la sottoscrizione del contratto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, nr. 2876).

Cons. St., Sez. 4, 22 marzo 2013, n. 01633
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