Accedi a LexEureka

Requisiti per l'iscrizione e ammissione al corso di laurea in Fisioterapia.

Istruzione pubblica

Sull' impossibilità di utilizzare il diploma di massofiosterapista, ai fini dell'iscrizione alla facoltà di Fisioterapia.
Cons. St., Sez. P, Decisione Plenaria/SENTENZA 10 novembre 2018, n. 00016

Premassima

1. Ai fini dell' iscrizione alla facoltà di Fisioterapia si rileva che il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 40, non ne consente l'ammissione de plano, in quanto sarà necessario il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4, l. 2 agosto 1999, n. 264. 

Principio

1. Ai fini dell' iscrizione alla facoltà di Fisioterapia si rileva che il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 40, non ne consente l'ammissione de plano, in quanto sarà necessario il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4, l. 2 agosto 1999, n. 264. 

La questione relativa ai requisiti prescritti ai fini dell'ammissione presso il corso di laurea in Fisioterapia è stata sottoposta all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la quale ha evidenziato la contraddittorietà di una soluzione da individuare nel meccanismo di equipollenza, introdotto per sanare le situazioni createsi precedentemente all’entrata in vigore della disciplina regolatoria della nuova figura del fisioterapista. In vero aderendo all'approccio critico verso l’equipollenza sine die, appare invece necessario dare continuità all’opposto orientamento (cfr. Cons. St., sez. VI, 30 maggio 2011, n. 3218), evidenziando come, nei casi di diploma, o attestato, conseguito in data successiva al 1999, la ridetta equipollenza non possa valere, in quanto “il richiamato articolo 4 l. n. 42 del 1999 non va considerato come norma ‘a regime’, applicabile estensivamente anche ai titoli conseguiti successivamente in forza della precedente normativa: quale la l. 10 maggio 1971, n. 403, in relazione al diploma di massofioterapista. Il Supremo Consesso, sul punto, osserva che invece, la norma ha finalità transitoria, essendo finalizzata a consentire che i soli titoli rilasciati dalle scuole regionali nel previgente sistema potessero essere equipararti a quelli di nuova istituzione. In base alla suesposta argomentazione logico - giuridica l’Adunanza plenaria ha condiviso la constatazione della sezione remittente secondo cui consentire l’iscrizione ad una facoltà universitaria a chi sia in possesso del solo titolo triennale di massofisioterapista rappresenta una deviazione non minima dai principi in materia, tenuto conto che per l’iscrizione universitaria al primo anno, ovvero per un’iscrizione di livello inferiore a quello per cui è processo, è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, e quindi di livello superiore a quello di cui si tratta. Ciò posto, tuttavia è necessario stabilire se il citato titolo di massofisioterapista, seguito da un titolo effettivamente idoneo, consenta non solo l’accesso all’Università, ma anche l’iscrizione ai corsi ad accesso programmato senza il necessario superamento della prova di cui all’art. 4, l. 2 agosto 1999, n. 264. L' Alto Consesso, all'uopo, ha in via preliminare, ricordato che la ratio della selezione pre - universitaria è da rinvenirsi in più ragioni, in quanto come si deduce dai diversi indirizzi giurisprudenziali, le prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato, di cui all’art. 4, l. n. 264 del 1999, si collocano nel punto di intersezione di più esigenze e rispondono contemporaneamente a più funzioni. Il primo ordine di ragioni può essere ricondotto all’analisi sviluppata dalla pronuncia del Cons. Stato, A.P., 28 gennaio 2015, n. 1, la quale appare rilevante per il collegamento che instaura tra la formazione data dalla scuola secondaria superiore e il suo accertamento tramite la prova di ammissione di cui all’art. 4, l. n. 264 del 1999, valevole per corsi universitari per cui vale il sistema di accessi programmati. Il secondo ordine di ragioni ha trovato una suo fondamento nella sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, seconda sezione, causa Tarantino e altri c. Italia (ricorsi nn. 25851/09, 29284/09 e 64090/09) del 2 aprile 2013 ove, al punto 47, si rileva che le limitazioni all’accesso universitario “rispondono al fine legittimo di raggiungere alti livelli di professionalità, assicurando un livello di istruzione minimo e adeguato in atenei gestiti in condizioni adeguate, e che questo è nell’interesse generale.” Il terzo ordine di motivi può farsi risalire alla sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 27 novembre 1998 dove, illustrando i limiti della riserva di legge posta dagli art. 33 e 34 Cost. in tema di ordinamento universitario, viene riconosciuta la legittimità della previsione degli accessi programmati, inserendo tale disposizione in un contesto di scelte normative sostanziali predeterminate, tra le quali ricadono le norme comunitarie dalle quali derivino obblighi per lo Stato incidenti sull'organizzazione degli studi universitari. Alla luce di quanto dedotto, l 'Adunanza plenaria pone un punto fermo alla vexata questio in esame, affermando che il diploma di massiofisioterapista non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Sicché ne consegue che l’iscrizione al ridetto corso di laurea potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4, l. 2 agosto 1999, n. 264.

Cons. St., Sez. P, 10 novembre 2018, n. 00016
Caricamento in corso