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Requisiti di partecipazione degli institori

Contratti pubblici

Onere dichiarativo ex art. 38 D.Lgs. 163/2006. Sussistente in capo agli institori. Nozione di institore. Sussistenza della preposizione institoria. Difetto probatorio. Delegati ai sensi dell’art. 2 Legge n. 287/1991. Preposti ai sensi dell’art. 71 D.Lgs. 59/2010.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, Sentenza 13 novembre 2014, n. 11403

Principio

Onere dichiarativo ex art. 38 D.Lgs. 163/2006. Esteso agli institori. Nozione di institore. Sussistenza della preposizione institoria. Difetto probatorio. Delegati ai sensi dell’art. 2 Legge n. 287/1991. Preposti ai sensi dell’art. 71 D.Lgs. 59/2010. 
1.1. L’institore, secondo parte della giurisprudenza, rientra tra i soggetti indicati dall'art. 38 d.lgs. 163/2006, ed è tenuto, quindi, a rendere la correlata dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale.
1.2. Ai sensi dell’art. 2203 c.c. “È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale”. L’institore è, dunque, tra gli ausiliari subordinati dell'imprenditore, quello fornito dei maggiori poteri di rappresentanza e di amministrazione dell’impresa, così da essere definito un “alter ego” dell’imprenditore.
1.3. Perché un determinato dipendente possa essere qualificato institore occorre avere riguardo al tipo di poteri ad esso conferiti, potendosi ravvisare una vera e propria preposizione institoria solo laddove risulti l’attribuzione al soggetto degli ampi poteri rappresentativi che connotano la figura e che normalmente risultano contenuti nella procura a questi conferita, che è pure è soggetta a pubblicità mediante inserimento nel registro delle imprese (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 8 marzo 2010, n. 311).
1.4. La giurisprudenza ha costantemente collegato l’accertamento della sussistenza della preposizione institoria alla produzione documentale acquisita agli atti del giudizio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 febbraio 2011, n. 939 e T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 311/2010, cit.). La giurisprudenza ha altresì rilevato come l’individuazione dei dipendenti muniti di poteri institori deve essere effettuata non solo in base alle qualifiche formali possedute, ma anche alla stregua dei poteri sostanziali attribuiti, con conseguente inclusione, nel novero dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, delle sole persone fisiche in grado di impegnare la società verso i terzi (cfr. T.A.R. Veneto, Venezia, sez. I, 18 novembre 2010, n. 6069).
1.5. Al fine di ritenere sussistente l’esistenza di poteri rappresentativi non è sufficiente il mero richiamo all’art. 2 della legge 287/1991, norma peraltro oggi abrogata ad opera del d.lgs. n. 59/2011, atteso che la disposizione in questione, alla luce del suo letterale tenore e della sua stessa ratio, finalizzata alla regolamentazione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nulla dice sulla necessità che il delegato iscritto fosse munito di poteri rappresentativi, né collegava in via automatica alla esistenza della delega il conferimento di poteri qualificabili come institori.
1.6. Al fine di ritenere sussistente l’esistenza di poteri rappresentativi non è sufficiente il mero richiamo al termine “persona preposta all’attività commerciale” contenuto nell’art. 71 del d.lgs. 59/2010, laddove difetti la prova dell’esistenza della citata “preposizione” all’attività commerciale o ad un ramo di essa.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1, 13 novembre 2014, n. 11403
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