Requisiti di partecipazione alla gara nei casi di affitto di rami aziendali
Contratti pubblici
Premassima
Principio
Nella sentenza emarginata in epigrafe, il Supremo Consesso, in materia di
contratti con la pubblica amministrazione, ha precisato che l’affitto d’azienda
pone l’affittuario nella condizione di usufruire dei requisiti e delle referenze
al compendio aziendale, alla stregua del cessionario nell’ipotesi di cessione,
soltanto dopo aver accertato i contenuti concretamente traslativi del contratto
di cessione finalizzati all’impiego dei requisiti maturati dalla cedente, sempreché
siano effettivamente riconducibili al patrimonio della società o dell’imprenditore
cessionari.
Pertanto, i requisiti de quo, del soggetto cedente, si
considereranno ricompresi nella cessione giacché strettamente connessi all’attività
pertinente del ramo o dell’azienda ceduta. Invece, qualora subentri una società
ad altra in seguito ad affitto di azienda, si presumerà la continuità
ininterrotta dei requisiti in quanto il locatore beneficerà dei risultati
economici dell’azienda percepiti a seguito della gestione, mentre l’affittuario
si gioverà delle referenze del complesso aziendale acquisito.
Difatti, in ossequio a quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria del 14
maggio 2021, n. 10, la continuità dell’attività imprenditoriale si può riscontrare
in ipotesi di cessione di azienda o di ramo di azienda a titolo particolare,
che estrinseca nel passaggio all’avente causa dell’intero complesso dei
rapporti attivi e passivi di cui si sostanzia l’azienda medesima o il suo ramo.
Per tali ragioni, trova applicazione la regola del possesso ininterrotto
dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura di gara, nell’ipotesi
in cui, successivamente alla presentazione dell’offerta, sia intervenuto il
contratto di affitto.