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Requisiti di partecipazione alla gara nei casi di affitto di rami aziendali

Contratti pubblici

Sul controllo dei requisiti di partecipazione alla gara nei casi di affitto dei rami aziendali RTI successivamente alla presentazione dell’offerta
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 22 luglio 2021, n. 05517

Premassima

Nell’ipotesi di intervento del contratto di affitto avvenuto successivamente alla presentazione dell’offerta si applica la regola del possesso ininterrotto dei requisiti di partecipazione per tutta la durata di gara, la quale legittima la verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione, sia pure soggettivi, nei confronti dell’affittuaria delle aziende di un RTI che in gara abbia presentato offerta.

Principio

Nella sentenza emarginata in epigrafe, il Supremo Consesso, in materia di contratti con la pubblica amministrazione, ha precisato che l’affitto d’azienda pone l’affittuario nella condizione di usufruire dei requisiti e delle referenze al compendio aziendale, alla stregua del cessionario nell’ipotesi di cessione, soltanto dopo aver accertato i contenuti concretamente traslativi del contratto di cessione finalizzati all’impiego dei requisiti maturati dalla cedente, sempreché siano effettivamente riconducibili al patrimonio della società o dell’imprenditore cessionari.

Pertanto, i requisiti de quo, del soggetto cedente, si considereranno ricompresi nella cessione giacché strettamente connessi all’attività pertinente del ramo o dell’azienda ceduta. Invece, qualora subentri una società ad altra in seguito ad affitto di azienda, si presumerà la continuità ininterrotta dei requisiti in quanto il locatore beneficerà dei risultati economici dell’azienda percepiti a seguito della gestione, mentre l’affittuario si gioverà delle referenze del complesso aziendale acquisito.

Difatti, in ossequio a quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria del 14 maggio 2021, n. 10, la continuità dell’attività imprenditoriale si può riscontrare in ipotesi di cessione di azienda o di ramo di azienda a titolo particolare, che estrinseca nel passaggio all’avente causa dell’intero complesso dei rapporti attivi e passivi di cui si sostanzia l’azienda medesima o il suo ramo.

Per tali ragioni, trova applicazione la regola del possesso ininterrotto dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura di gara, nell’ipotesi in cui, successivamente alla presentazione dell’offerta, sia intervenuto il contratto di affitto.

Cons. St., Sez. 3, 22 luglio 2021, n. 05517
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