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Requisiti di capacità tecnica

Contratti pubblici

1. Gare per affidamento di appalti di forniture. Requisiti speciali. Capacità tecnica professionale. Determinazione dei requisiti. Discrezionalità della Stazione appaltante. Limiti. Ragionevolezza, proporzionalità e logicità. Specifiche tecniche. Clausola di equivalenza. 2. Clausole tecniche restrittive. Sindacato in sede giurisdizionale. Limiti.
T.A.R. Sardegna, Sez. 1, Sentenza 19 settembre 2014, n. 00728

Principio

1. Gare per affidamento di appalti di forniture. Requisiti speciali. Capacità tecnica professionale. Determinazione dei requisiti. Discrezionalità della Stazione appaltante. Limiti. Ragionevolezza, proporzionalità e logicità. Specifiche tecniche. Clausola di equivalenza.
1.1. Nelle gare di affidamento di forniture di beni, sia la disciplina contenuta nell’art. 42 d.lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto i requisiti di ordine speciale delle imprese concorrenti negli appalti di servizi e forniture, sia la disciplina dell’art. 68 del medesimo codice, relativa alle specifiche tecniche nella stessa tipologia di appalti, sono il frutto di un compromesso tra esigenze antitetiche: da un lato, quella di assicurare che le imprese con cui la P.A. contratta siano effettivamente idonee, dal punto di vista tecnico-professionale, all’esecuzione dell’appalto; dall’altro, quella di garantire la più ampia concorrenza, consentendo la massima partecipazione degli operatori economici alle gare pubbliche.
1.2. Per contemperare l’esigenza di garantire la massima partecipazione delle imprese con quella relativa all’idoneità delle stesse, dal punto di vista tecnico professionale, all’esecuzione dell’appalto, il legislatore attribuisce ampia discrezionalità alla stazione appaltante nella determinazione dei requisiti di capacità tecnica, consentendole di porre anche requisiti più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti per legge – dei quali si esclude, quindi, la tassatività – con il limite rappresentato dal rispetto dei canoni della ragionevolezza, proporzionalità, logicità (Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 56; Cons. Stato, sez. V, 5 ottobre 2005, n. 5318; Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2006, n. 348).
1.3. Ai sensi dell’art. 42, commi 2 e 3, d.lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante – nell’esercizio della propria discrezionalità – precisa nel bando quali documenti e requisiti devono essere presentati e dimostrati, che non debbono, comunque, eccedere l’oggetto dell’appalto.
1.4. In relazione alle specifiche tecniche, l’art. 68 d.lgs. n. 163/2006 prescrive che le stesse devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare ostacoli ingiustificati alla concorrenza; e pone (cfr. i commi 4, 5, 6, 7 e 8) la clausola di “equivalenza”, in forza della quale, al fine di garantire la massima partecipazione delle imprese alle gare pubbliche, le stesse sono ammesse a dimostrare che le soluzioni proposte, pur avendo ad oggetto prodotti e servizi non conformi alle specifiche tecniche individuate e pretese dalla stazione appaltante, ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni e ai requisiti definiti dalle specifiche stesse e, quindi, sono in grado di soddisfare, in maniera equivalente, le esigenze della stazione appaltante in relazione all’esecuzione del contratto.

2. Clausole tecniche restrittive. Sindacato in sede giurisdizionale. Limiti.
L’indagine relativa alla legittimità di clausole tecniche particolarmente restrittive e rigorose, deve necessariamente tenere conto dello scopo perseguito dall’amministrazione con l’appalto, quindi degli interessi pubblici coinvolti (Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2009, n. 5653).

T.A.R. Sardegna, Sez. 1, 19 settembre 2014, n. 00728
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