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Repressione di abuso edilizio e procedimento di condono

Urbanistica e edilizia

Sanatoria straordinaria ex art. 32 D.L. n. 269/2003 conv. in legge n. 326/2003. Procedimenti sanzionatori. Sospensione ex lege. Adozione di provvedimenti repressivi in pendenza del procedimento di condono. Illegittimità.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2T, Sentenza 13 ottobre 2014, n. 10272

Principio

Sanatoria straordinaria ex art. 32 D.L. n. 269/2003 conv. in legge n. 326/2003. Procedimenti sanzionatori. Sospensione ex lege. Adozione di provvedimenti repressivi in pendenza del procedimento di condono. Illegittimità.

1. La presentazione di domanda di condono edilizio comporta la sospensione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e penali dipendenti dall’abusività delle opere oggetto dell’istanza stessa, ai sensi degli art. 38 e 44 della legge n. 47 del 1985 (richiamato dall’art. 32, comma 25 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con mod. nella l. n. 326 del 2003), con la conseguenza che i provvedimenti repressivi adottati in pendenza di istanza di condono sono illegittimi (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. III, 1 febbraio 2011, n. 633; idem, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2005; Tar Lazio, Roma, sez. I, 4 aprile 2012, n. 3101)

2. Sussiste l’obbligo per l’Amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio di tale titolo abilitativo in sanatoria; ne deriva l’obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi sulle istanze di sanatoria prima di dare corso al procedimento repressivo. 

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2T, 13 ottobre 2014, n. 10272
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